Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 20 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen
diretto della Confederazione (art. 29 cpv. 2 OIA). Si tratta dei 30 impianti elencati nell'allegato (stato attuale).
Anche l’ammontare delle risorse per preparare i necessari piani di evacuazione, come esplicitamente sancito, dipenderà dai lavori preliminari che i Cantoni hanno già intrapreso.
3. Ripercussioni per i gestori
3.1. Tutti i gestori
Completare e adattare i regolamenti d’emergenza comporterà delle risorse supplementari. I gestori di impianti attualmente in esercizio dispongono di un periodo transitorio di 3 anni per redigere il regolamento d'emergenza (art. 33 cpv. 2 OImA).
Conformemente all’articolo 20 capoverso 3 OAll, i gestori degli impianti di cui all’articolo 26 capoverso 1 OImA sono responsabili della gestione e della manutenzione del sistema d’allarme acqua.
I gestori di impianti che, a causa del loro potenziale di pericolo particolare, sono stati assoggettati alle disposizioni della LImA e dell'OImA dall’autorità di vigilanza della Confederazione , sono tenuti a prendere provvedimenti supplementari negli ambiti della sicurezza strutturale, della sorveglianza e del piano d’emergenza così da continuare a garantire un esercizio conforme alle leggi vigenti.
3.2. Gestori di grandi impianti in particolare
Secondo l’articolo 28 LImA, i gestori di grandi impianti di accumulazione saranno tenuti a versare una tassa di vigilanza. Il nuovo articolo 9a OE-En precisa quali spese saranno così coperte e in che modo i costi complessivi saranno suddivisi tra i singoli gestori. Sulla base dei dati oggi disponibili, relativi agli anni 2009 e 2010, la tassa di vigilanza calcolata in base alle dimensioni del volume di ritenuta sarà di circa 200 fino a circa 13 000 franchi all’anno per impianto.
V. Struttura della nuova OImA
La struttura della nuova ordinanza riprende sostanzialmente quella della LImA, ma non prevede disposizioni concernenti la responsabilità civile. Nella LImA, il legislatore ha sancito una responsabilità oggettiva (artt. 13-21 LImA), sottoponendo la responsabilità civile nell’ambito degli impianti di accumulazione a un disciplinamento speciale, che deroga alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). Dato che in quest’ambito la LImA presenta già un’elevata densità normativa, si è rinunciato a emanare specifiche disposizioni d’applicazione a livello di legislazione federale, tanto più che, secondo l’articolo 16 LImA, se essa non prevede disposizioni speciali, si applicano sussidiariamente quelle del CO relative agli atti illeciti.
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