Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 20 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen

Sezione 3: Piano d’emergenza

Articolo 25 Provvedimenti per i casi d’emergenza

Capoverso 1 lettera a:

Per tutti gli impianti di accumulazione che sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione sono già state preparate le mappe di inondazione. In futuro andranno preparate mappe simili anche per gli impianti che sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.

Capoverso 1 lettera b:

Un’analisi dei pericoli dovrà ora permettere di identificare e valutare i fattori che potrebbero fortemente pregiudicare o impedire la gestione del caso d’emergenza. Sulla base di questi risultati si prenderanno le necessarie misure precauzionali (ad es. definire le località in cui azionare le sirene d’allarme o l’invio delle squadre d’intervento).

Capoverso 1 lettera c:

La strategia per i casi d’emergenza è definita sulla base della mappa di inondazione e del regolamento di manovra delle paratoie. Essa indica a quale situazione corrisponde un determinato grado di pericolo e illustra le misure precauzionali stabilite in base all’analisi specifica.

Capoverso 1 lettera d:

L’organizzazione per i casi d’emergenza si fonda sulla strategia di cui alla lettera c. Stabilisce le singole funzioni, i compiti dei responsabili e lo svolgimento della procedura d’allarme.

Capoverso 1 lettera e:

Il dossier d’intervento include i documenti necessari per gestire i casi d’emergenza e un elenco degli strumenti a disposizione, quali:

- organigramma delle responsabilità in caso d’emergenza,

- liste di controllo quali lo svolgimento della procedura d’allarme (sia interna che alle cen-

trali di intervento della polizia cantonale, alle autorità cantonali e alle autorità federali),

- fogli d’istruzione,

- liste dei contatti.

Capoverso 2:

In particolare nel caso di vasche di ritenuta e briglie per la stabilizzazione dell'alveo alcuni punti del regolamento d’emergenza possono essere omessi.

Articolo 26 Sistema d’allarme acqua

Conformemente all’ordinanza sull’allarme (OAll; RS 520.12), la Confederazione e i Cantoni gestiscono già un sistema di allarme con sirene per avvertire la popolazione. Queste sirene sono da recente in grado di emettere un suono per allarme generale e/o per allarme acqua (si tratta delle cosiddette "sirene combinate"). Per essere utilizzate in modalità ‘allarme acqua’ devono tuttavia essere munite di specifici componenti supplementari.

La responsabilità di far scattare tempestivamente l’allerta o l’allarme in caso di pericolo di inondazione spetta ai gestori, indipendentemente dalle dimensioni dei loro impianti (art. 12 cpv. 1 OAll). Nel regolamento d’emergenza, che va sottoposto all’approvazione dell’UFE, essi sono tenuti a definire i criteri tecnici per attivare l’allerta e l’allarme, le competenze interne e i canali di comunicazione con l’esterno (art. 20 cpv. 1 e 2 OAll).

Sulla base dell’OIA attualmente in vigore, che prevede un sistema speciale d’allarme acqua so-

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lo per gli impianti con una ritenuta superiore a 2 milioni di m , sono finora stati dotati di sistemi di questo tipo 64 impianti di grandi dimensioni.

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