Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 20 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen
prime valutazioni su quello che sarà il probabile comportamento dell’impianto durante l’esercizio normale.
Articolo 14 Requisiti per l’esercizio
Capoverso 1:
Questa disposizione corrisponde in ampia misura parte all’articolo 8 capoverso 1 OIA attualmente in vigore. Né la legislazione attuale né quella che subentrerà prevedono una vera e propria autorizzazione di esercizio, che fa implicitamente parte di quella rilasciata per la messa in esercizio (art. 7 cpv. 3 LImA). È tuttavia chiaro che si può passare a un esercizio normale dell’impianto solo a condizione che, sulla base dei risultati della fase di messa in esercizio, sia possibile prevedere che lo stato e il comportamento dell’impianto saranno conformi ai requisiti di sicurezza.
Capoverso 2:
Nel regolamento di sorveglianza, il gestore deve spiegare come organizza l’esercizio in modo da garantire la sicurezza costante dell’impianto di accumulazione. Deve stabilire, in particolare, le responsabilità e la periodicità dei controlli visivi, delle misurazioni e delle prove di funzionamento.
Capoverso 3:
Se l’aggiornamento non ha alcuna ripercussione sulla sicurezza, va semplicemente annunciato all’autorità di vigilanza e non necessita di approvazione. L’approvazione è invece indispensabile per le modifiche più importanti, concernenti ad esempio il tipo e la frequenza delle misurazioni.
Articolo 15 Prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico
Capoversi 1 e 2:
Queste disposizioni corrispondono in ampia misura all’articolo 12 capoverso 2 OIA attualmente in vigore.
Il regolamento di sorveglianza deve definire la procedura da applicare per lo svolgimento delle prove di funzionamento. Durante le prove occorre tener conto, accanto ai dettagli legati alla sicurezza vera e propria, anche della sicurezza della popolazione residente a valle e degli aspetti ecologici.
Capoverso 3:
Secondo l’articolo 5 OImA, nelle vasche di ritenuta e nelle briglie per la stabilizzazione dell'alveo si può rinunciare all’installazione di scarichi di fondo e paratoie di fondo. Se però questi dispositivi esistono, ne va regolarmente verificato il funzionamento. Poiché i relativi impianti servono alla ritenuta solo temporanea, le verifiche possono essere eseguite senza scarico d’acqua.
Capoverso 4:
Si introduce qui un nuovo disciplinamento, in base al quale, in casi eccezionali e motivati, gli esami possono essere eseguiti anche senza scarico d’acqua oppure in altro modo. Se esiste uno scarico intermedio sufficientemente capace, la prova di funzionamento dello scarico di fondo può essere eseguita con un’altezza d’invaso media. Il regolamento di sorveglianza deve definire la procedura da applicare per lo svolgimento delle prove, anche in caso l’autorità preveda un’eccezione.
Articolo 16 Revisione
Capoverso 1:
I lavori su parti dell’impianto il cui funzionamento è necessario per garantire un esercizio sicuro (ad es. strumentazione di sorveglianza, sfioratori e dispositivi di scarico oppure componenti del-
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