Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 20 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen
VI. Commento alle singole disposizioni della nuova OImA
Capitolo 1: Disposizioni generali
Articolo 1 Definizioni
Capoverso 1:
Secondo l’articolo 3 capoverso 1 LImA, sono considerati ‘impianti di accumulazione’ gli impianti per la ritenzione o l’accumulazione di acqua o fango, come pure i manufatti per la ritenuta di materiale detritico, ghiaccio e neve o per la ritenuta temporanea di acqua (vasche di ritenuta). L’articolo 1 dell’ordinanza stabilisce quali manufatti e installazioni vanno considerati fare parte di un impianto ai sensi delle presenti disposizioni.
Capoverso 2:
Non sono considerati opere di sbarramento i reticolati o le arginature leggere di altro tipo la cui funzione è proteggere dalla caduta di massi, da colate detritiche o da slavine. I relativi impianti, pertanto, non sono considerati ‘impianti di accumulazione’ ai sensi della presente ordinanza.
Nel caso di traverse mobili per lo sbarramento di fiumi, i relativi argini delimitano i terreni circostanti, situati più in basso, rispetto alla ritenuta e sono pertanto considerati parte dell’impianto di accumulazione.
Capoverso 3:
I laghi naturali sono considerati ‘impianto di accumulazione’ ai sensi della presente ordinanza solo se la ritenuta è stata innalzata o ingrandita artificialmente mediante opere di sbarramento.
Capoverso 4:
L’esercizio di un impianto di accumulazione è considerato sicuro quando il rischio di una fuoriuscita incontrollata di grandi masse d’acqua non è significativo, ossia appare trascurabile e pertanto accettabile.
Sono considerati ‘necessari per un esercizio sicuro’, gli impianti e le costruzioni:
- il cui guasto potrebbe provocare la fuoriuscita di grandi masse d’acqua dalla ritenuta,
- che permettono di impedire un incidente di questo tipo,
- che aiutano a individuare in anticipo un incidente di questo tipo.
Tra questi impianti e costruzioni figurano in particolare gli sfioratori e i dispositivi di scarico (scarichi di superficie, di fondo e intermedi) e gli strumenti per la sorveglianza dell’impianto di accumulazione, ma non quelli destinati innanzitutto all’esercizio, quali le condotte forzate verso le centrali e i pozzi piezometrici. Tuttavia, nei casi in cui il guasto di opere ausiliarie di per sé non importanti per la sicurezza potrebbe rendere pericolosa l’opera di sbarramento o la ritenuta, ad esempio compromettendo il funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico oppure danneggiando la diga, l’autorità di vigilanza può ordinare di prendere provvedimenti per ridurre il rischio.
Capoverso 5:
Chi intende mettere o rimettere in esercizio un impianto di accumulazione deve ottenere un’autorizzazione dall’autorità di vigilanza (art. 7 cpv. 1 LImA). Insieme al diritto di messa in esercizio e di esercizio illimitato, il titolare si assume l’obbligo di garantire la sicurezza dell’impianto di accumulazione, conformemente alle disposizioni della LImA e dell'OImA, e alle condizioni stipulate nell'autorizzazione.
Anche se si avvale di personale esterno per l’esercizio, la manutenzione o le revisioni, il titolare dell’autorizzazione ha comunque la responsabilità di adempiere agli obblighi impostigli dalla LImA e dall'OImA.
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