Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 20 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen

I. Situazione iniziale

Secondo l’articolo 57 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) la Confederazione è tenuta, assieme ai Cantoni, a provvedere alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. Oltre a quest'obbligo di natura generale, le spetta inoltre l’incarico, più specifico, di emanare le necessarie prescrizioni sulla sicurezza dei bacini di accumulazione (art. 76 cpv. 3 Cost.). Ciò significa che, in questo settore, le prerogative legislative della Confederazione sono prioritarie e sostanzialmente esaustive.

Il 1° ottobre 2010 l’Assemblea federale ha adottato la legge federale sugli impianti di accumulazione (LImA), la cui entrata in vigore abroga la legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque (RS 721.10). Il termine di referendum è scaduto, inutilizzato, il 20 gennaio 2011. Secondo l’articolo 35 capoverso 2 LImA, il Consiglio federale determina la data dell’entrata in vigore.

La LImA riprende diverse disposizioni dell’attuale ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione (Ordinanza sugli impianti di accumulazione, OIA; RS 721.102). Per evitare contraddizioni e inutili ripetizioni, occorre sottoporre quest’ordinanza a una revisione totale.

Presumibilmente il Consiglio federale metterà in vigore la nuova OIA (abbreviata OImA nella versione rivista) contemporaneamente alla LImA.

II. Osservazioni basilari

La LImA e la relativa ordinanza si iscrivono nella continuità del sistema attualmente adottato per garantire la sicurezza e la vigilanza sugli impianti di accumulazione.

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Secondo quanto stabilito dal Consiglio federale nel suo messaggio del 9 giugno 2006 concernente la legge federale sugli impianti di accumulazione, le responsabilità legate alla costruzione e all’esercizio di un impianto incombono al suo titolare o (secondo il termine adottato dalla LImA) al suo gestore. Questi è tenuto ad adottare tutte le misure di controllo e di sicurezza, siano esse stabilite dalla legislazione, ordinate dall’autorità di vigilanza oppure dettate dall’esperienza o dai più recenti aggiornamenti scientifici e tecnici.

La vigilanza dello Stato, così come disciplinata dalla LImA e dalla relativa ordinanza, ha un solo obiettivo: impedire una fuoriuscita improvvisa e non controllata di masse d’acqua da un impianto di accumulazione. Le autorità federali e cantonali incaricate di questo compito devono far sì che le disposizioni di legge siano rispettate e i gestori prendano le necessarie misure precauzionali.

La normativa costituita dalla LImA e dalla relativa ordinanza non concerne invece la protezione dalle conseguenze dirette di catastrofi naturali (ad es. alluvioni, colate detritiche, slavine), né da eventi correlati all’esercizio normale di un impianto, e non prende in considerazione le procedure che si riferiscono alla sicurezza sul lavoro.

I pericoli naturali vanno tuttavia considerati nella misura in cui possono influire, anche considerevolmente, sul funzionamento dell’intero impianto o di sue singole parti, compromettendone la sicurezza. In questi casi la responsabilità di garantire una sufficiente e adeguata protezione dell’impianto da eventi naturali spetta in primo luogo al gestore. Se egli non adotta (tempestivamente) le misure necessarie, l’autorità di vigilanza può decidere di imporre limitazioni all’esercizio dell’impianto.

La LImA e la relativa ordinanza osserveranno infine il medesimo ordine di attribuzione delle competenze introdotto dall’OIA attualmente in vigore, secondo la quale gli impianti di grandi dimensioni sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione, mentre quelli di piccole dimensioni sottostanno alla vigilanza dei rispettivi Cantoni.

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FF 2006 5564

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