Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 20 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen

Se non è mai stata concessa alcuna autorizzazione di messa in esercizio oppure questa è oramai irreperibile, gli obblighi del gestore devono essere assunti dal proprietario del fondo, analogamente a quanto prescritto dall’articolo 8 capoverso 6 LImA.

Articolo 2 Impianti di accumulazione che presentano un potenziale di pericolo particolare

Capoverso 1:

Secondo l’articolo 2 capoverso 2 LImA, in funzione del potenziale di pericolo che presentano, gli impianti di accumulazione possono essere assoggettati alla LImA e all'OImA oppure esclusi dal loro campo d’applicazione. Il criterio secondo il quale il potenziale di pericolo è considerato particolare qualora la rottura dell’opera di sbarramento possa mettere in pericolo vite umane o causare danni materiali maggiori corrisponde all’attuale prassi.

Ulteriori dettagli (indagine e ripercussioni della rottura di diversi impianti di accumulazione, classificazione, valori soglia ecc.) saranno disciplinati come finora nelle specifiche direttive, che l’Ufficio federale dell’energia UFE sottoporrà a revisione.

Nel caso di singoli oggetti, i pericoli potenziali possono essere scongiurati costruendo protezioni, in particolare terrapieni. Fintantoché questo tipo di misure resta efficace, ai sensi della LImA e dell'OImA non sussiste un potenziale di pericolo particolare. Si presume che interventi di protezione analoghi siano attuabili, in pratica, solo per gli impianti di piccole dimensioni.

Capoverso 2:

Per garantire una prassi unitaria a livello svizzero, il legislatore ha attribuito all’autorità di vigilanza della Confederazione la competenza di assoggettare alla LImA altri impianti di accumulazione, in funzione del loro potenziale di pericolo particolare (art. 2 cpv. 2 LImA). Questi impianti restano però sotto la vigilanza diretta dei Cantoni (art. 23 cpv. 1 LImA).

Prima di prendere la sua decisione, l’autorità di vigilanza della Confederazione è tenuta a sentire i Cantoni interessati. Tra questi non figurano solo i Cantoni sul territorio dei quali si trova l’impianto, ma anche quelli sui quali si estende la superficie inondabile.

Per rispettare l’obbligo di annuncio di cui al capoverso 2, i Cantoni interessati devono verificare periodicamente e sommariamente se gli impianti di piccole dimensioni presentano un potenziale di pericolo particolare. La necessità di una verifica periodica si spiega con il fatto che occorre tener conto non solo delle caratteristiche del singolo impianto, ma anche della conformazione della regione che sarebbe inondata. Questo territorio può subire modifiche in particolare in seguito ad attività edilizie, il che giustifica una riconsiderazione del pericolo rappresentato dall’impianto di accumulazione. Poiché l’autorità di vigilanza della Confederazione è tenuta a indire un esame più approfondito una volta pervenutole l’annuncio da parte dei Cantoni oppure in funzione di fatti di cui è giunta altrimenti a conoscenza, la verifica eseguita dai Cantoni non può essere che sommaria. Va ricordato qui che l’UFE sottoporrà a verifica e, se necessario, modificherà i criteri stabiliti nelle sue direttive per definire il potenziale di pericolo di un impianto. I Cantoni, pertanto, potranno annunciare determinati impianti solo dopo che le attuali direttive saranno state riviste.

Articolo 3 Impianti di accumulazione che non presentano un potenziale di pericolo particolare

Per gli stessi motivi passati in rassegna nel commento all’articolo 2 OImA, all’autorità di vigilanza della Confederazione è stata attribuita la competenza di escludere determinati impianti dal campo d’applicazione della LImA.

Anche in questo caso, prima di prendere la sua decisione essa è tenuta a sentire i Cantoni interessati.

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