Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen
(cap. IV/2). L’autorità di vigilanza della Confederazione dovrà trasmettere alle autorità cantonali la relativa documentazione entro 2 anni.
Capoverso 5:
Secondo l’articolo 18 capoverso 2 OIA attualmente in vigore, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono tenuti ad adottare provvedimenti per un’eventuale evacuazione della popolazione. Finora, tuttavia, non è mai stata emanata alcuna disposizione che obblighi esplicitamente ad allestire piani specifici. Alcuni Cantoni e Comuni hanno tuttavia già provveduto ad allestire piani di evacuazione, sulla base delle mappe di inondazione, e li hanno diffusi tra la popolazione. Il presente articolo introduce ora un obbligo esplicito.
Articolo 34 Entrata in vigore
L’OImA entrerà in vigore contemporaneamente alla LImA, presumibilmente all’inizio del 2013.
VII. Direttive dell’autorità di vigilanza della Confederazione
Una volta entrate in vigore le nuove disposizioni della legge e della relativa ordinanza, le direttive emanate nel 2002 dall’autorità di vigilanza della Confederazione (ex Ufficio federale delle acque e della geologia UFAEG, ora UFE) saranno opportunamente modificate, in collaborazione con le autorità cantonali, le scuole universitarie, le organizzazioni specializzate e l’economia (art. 29 cpv. 2 lett. c).
19/20 \\adb.intra.admin.ch\Userhome$\BFE-01\U80809110\data\documents\Panagon\143 AG StAV Erläuternder Bericht italienisch.doc