Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 20 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen
vono essere qualificati e disporre di solide conoscenze tanto in ingegneria civile quanto in geologia.
Capoverso 2:
Il termine per presentare i rapporti sugli esami approfonditi di sicurezza riceve ora un disciplinamento uniforme, ed è fissato a 8 mesi. Questo termine si giustifica per il fatto che, prima di stendere i rapporti, i periti devono avere il tempo per consultare i diversi documenti che il gestore è tenuto a presentare, in particolare il rapporto annuale di cui all’articolo 18 OImA.
Capoversi 3 e 4:
In casi motivati, l’autorità di vigilanza può eccezionalmente ordinare esami straordinari della sicurezza oppure indire un controllo quinquennale di un impianto di piccole dimensioni qualora esso presenti caratteristiche particolari e tecnicamente impegnative. Accanto a queste misure, espressamente menzionate nell’ordinanza, può deciderne altre, a sua discrezione.
Articolo 20 Professionista esperto e periti
Capoverso 1:
L’autorità di vigilanza dovrà ora approvare la nomina del professionista esperto (art. 18) e dei periti (art. 19) designati dal gestore.
Capoverso 2:
Il gestore decide autonomamente se affidare i controlli annuali a un professionista interno o esterno all’azienda. È invece obbligato ad affidare il rapporto quinquennale all’esterno, a persone indipendenti non solo dalla gestione, ma anche dal proprietario e dal professionista esperto, con i quali non devono sussistere rapporti di parentela prossima né rapporti economici o di subordinazione.
Articolo 21 Obbligo di annuncio
Il gestore deve annunciare tempestivamente all’autorità di vigilanza le date, in modo da permetterle di inviare sul posto un suo collaboratore per partecipare alle prove di funzionamento e ai sopralluoghi.
Articolo 22 Raccolta degli atti concernenti l’impianto di accumulazione
La disposizione corrisponde in ampia misura all’articolo 16 OIA attualmente in vigore.
Negli atti dovranno ora figurare anche i piani d’utilizzazione e i piani di sicurezza.
Se è stato redatto uno studio monografico sull’impianto (sintesi dei piani determinanti, caratteristiche, rapporti sullo stato e sul comportamento), dovrà essere incluso nella raccolta degli atti.
Articolo 23 Controlli dell’autorità di vigilanza
La nuova OImA stabilisce ora anche gli obblighi dell’autorità di vigilanza.
Partecipando regolarmente, come già avviene, ai controlli quinquennali, eseguendo ispezioni e assistendo alle prove di funzionamento delle paratoie, i collaboratori dell’autorità di vigilanza potranno e dovranno confrontarsi direttamente con lo stato dell’impianto, a intervalli di tempo adeguati.
Articolo 24 Misure dell’autorità di vigilanza
La disposizione corrisponde in ampia misura all’articolo 10 capoverso 2 OIA attualmente in vigore.
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