Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 20 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen
Articolo 9a capoverso 2 lettera c OE-En:
La formazione e il perfezionamento non riguardano solo i collaboratori dell’autorità di vigilanza della Confederazione, ma anche coloro che si occupano del settore della sicurezza degli impianti di accumulazione (si pensa in particolare a congressi, conferenze, articoli specializzati ecc.).
Articolo 9a capoverso 2 lettera d OE-En:
L’autorità di vigilanza della Confederazione prende parte ai lavori delle seguenti organizzazioni nazionali e internazionali, garantendo così il trasferimento di conoscenze a livello internazionale:
CSD Comitato svizzero delle dighe;
ICOLD International Committee on Large Dams;
European Government Dam Safety Network.
Articolo 9a capoverso 3 OE-En:
Con questa chiave di riparto, la tassa di vigilanza è suddivisa tra i gestori degli impianti di grandi dimensioni, in funzione della radice cubica dei rispettivi volumi di ritenuta. In tal modo si garantisce una ripartizione ragionevole. Sulla base delle cifre registrate nel corso del 2009, e tenuto conto del previsto ampliamento dell’autorità di vigilanza della Confederazione, la tassa si situerà, secondo il volume di ritenuta, all’incirca tra 200 e 13 000 franchi all’anno per impianto.
Articolo 9a capoverso 4 OE-En:
Come già indicato dal Consiglio federale nel suo messaggio sulla LImA, i gestori di impianti per la protezione contro pericoli naturali non sono tenuti a versare alcuna tassa di vigilanza. Tra questi impianti figurano, ad esempio, le vasche di ritenuta e le dighe per la protezione contro le valanghe.
L’UFE, inoltre, può esentare, in parte o completamente, gli impianti di accumulazione che non sono utilizzati a scopi commerciali e che, ad esempio, costituiscono un biotopo o fungono da meta per scopi ricreativi (ad es. l’impianto di Wenigerweiher, nel Canton San Gallo).
Articolo 33 Disposizioni transitorie
Capoverso 1:
Le approvazioni e le autorizzazioni concesse prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni sono sostanzialmente valide anche in seguito. Ciò significa che possono essere modificate a posteriori a svantaggio del titolare oppure revocate dalle autorità competenti solo a determinate condizioni (in particolare interessi pubblici di ordine superiore).
Capoverso 2:
Secondo l’articolo 11 lettera b, i gestori di impianti di accumulazione sono ora tenuti a redigere un regolamento d’emergenza. I gestori di impianti esistenti, ossia messi in esercizio prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, devono sottoporre un regolamento di questo tipo all’approvazione dell’autorità di vigilanza entro 3 anni.
Capoverso 3:
Se i periti non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 20 capoverso 2, l'autorità di vigilanza sollecita i gestori entro 1 anno dall’entrata in vigore dell’ordinanza a sottoporre la nuova nomina del professionista esperto o del perito per approvazione..
Capoverso 4:
Secondo le disposizioni transitorie attualmente in vigore, 30 impianti di accumulazione di piccole dimensioni si trovano sotto la vigilanza diretta della Confederazione (elenco in allegato, art. 29 cpv. 1 OIA). Con l’abrogazione dell’OIA, la vigilanza su questi impianti spetterà ai Cantoni
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