Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen

3. Novità per i gestori

I gestori di impianti di accumulazione avranno i seguenti nuovi compiti:

- rispetteranno scadenze uniformi per presentare i rapporti annuali e le perizie (artt. 18 cpv. 2 e 19 cpv. 2 OImA);

- stabiliranno regolamenti d’emergenza e li sottoporranno all’approvazione dell’autorità di vigilanza (artt. 11 cpv. 1 lett. b e 33 cpv. 2 OImA);

- non si limiteranno a solamente segnalare la nomina dei professionisti esperti e dei periti, ma dovranno sottoporla all’approvazione dell’autorità di vigilanza; i periti dovranno essere indipendenti dal professionista esperto, dal gestore e dal proprietario (art. 20 cpv. 2 OImA);

- saranno responsabili della gestione e della manutenzione del sistema d’allarme acqua per gli impianti d’accumulazione designati dall’UFE sulla base dell’articolo 26 capoverso 1 OImA;

- i gestori di grandi impianti di accumulazione saranno inoltre tenuti, secondo l’articolo 28 LImA, a versare una tassa di vigilanza. I dettagli saranno disciplinati dal nuovo articolo 9a dell’ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En; RS 730.05), introdotto nell’ambito della presente revisione nell'allegato all'OImA.

IV. Ripercussioni importanti della nuova OImA

1. Ripercussioni per l’Amministrazione federale

1.1. Ufficio federale dell’energia (UFE)

Per l’UFE, la tassa di vigilanza introdotta sulla base degli articoli 28 LImA e 9a OE-En comporterà un aumento degli introiti compreso tra 200 000 e 300 000 franchi (periodo di riferimento: 2009-2010).

1.2. Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)

Si prevede che 15-20 impianti corrisponderanno al criterio di ‘pericolo elevato’ di cui agli articoli 11 capoverso 2 LImA e 26 capoverso 2 OImA e, pertanto, dovranno essere muniti di un sistema d’allarme acqua. Sulla base dell’ordinanza del 18 agosto 2010 sull’allerta e l’allarme (Ordinanza sull’allarme, OAll; RS 520.12), l’UFPP si assumerà i relativi costi, ossia un investimento, in un’unica soluzione, di 5 milioni di franchi (per progettare e installare i sistemi d’allarme), al quale si aggiungeranno 0,2 milioni di franchi all’anno (parte delle cosiddette "componenti nazionali"). Inoltre, la sorveglianza sui Cantoni incaricati di preparare i piani di evacuazione comporterà probabilmente per l’UFPP spese supplementari pari a circa un posto di lavoro sull’arco di 5 anni (artt. 27 cpv. 4 e 33 cpv. 4 OImA).

2. Ripercussioni per le amministrazioni cantonali

Dall’entrata in vigore dell’attuale OIA, in particolare dalla scadenza del periodo transitorio che era stato prorogato, in un secondo tempo, da 5 a 7 anni, i Cantoni esercitano la vigilanza diretta sugli impianti di piccole dimensioni (artt. 22 e 29 cpv. 1 OIA). Se e a quali risorse supplementari sarà necessario ricorrere per esercitare nella giusta misura questo compito una volta entrata in vigore la nuova normativa, dipenderà dall’avanzamento dei lavori effettuati finora, e non dalle nuove disposizioni.

Occorreranno tuttavia risorse supplementari per assumere la vigilanza sugli impianti di piccole dimensioni che, in virtù delle attuali disposizioni transitorie, sono per il momento sotto il controllo

6/20 \\adb.intra.admin.ch\Userhome$\BFE-01\U80809110\data\documents\Panagon\143 AG StAV Erläuternder Bericht italienisch.doc