Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 20 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen

Capoverso 1:

Un possibile pericolo elevato entrerà in linea di conto, con ogni probabilità, solo per gli impianti d’accumulazione di grandi dimensioni, su cui vigila direttamente la Confederazione. Per questo motivo l’autorità di vigilanza della Confederazione ha ora l’obbligo di indicare quali impianti con

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una ritenuta inferiore a 2 milioni di m dovranno comunque dotarsi di uno speciale sistema d’allarme acqua conformemente all’articolo 11 capoverso 2 LImA.

Capoverso 2:

Il nuovo criterio di ‘pericolo elevato’ (art. 11 cpv. 2 LImA), introdotto nell’ambito dei dibattiti parlamentari, è qui precisato: un pericolo è considerato elevato quando coinvolge un gran numero di persone nella zona contigua. Per stabilire quali impianti, rispetto alla situazione attuale, saranno tenuti a dotarsi di uno speciale sistema d’allarme acqua, l’UFE dovrà stimare il numero di persone in pericolo (people at risk, PAR). Se il valore soglia sarà fissato a 1 000 PAR, tra 15 e 20 impianti di grandi dimensioni dovranno dotarsi di uno speciale sistema d’allarme acqua.

Capoverso 3:

Secondo l’attuale prassi, l’UFPP è chiamato non solo a pronunciarsi sulla progettazione tecnica e l’installazione del sistema d’allarme acqua, ma anche a sottoporlo a revisione e ad assumere i costi per la progettazione, l’acquisto e l’installazione, nonché quelli per il rimodernamento dei sistemi già esistenti (art. 21 cpv. 1 OAll).

Articolo 27 Piani di evacuazione per la popolazione

Capoversi 1 e 2:

Secondo l’articolo 18 capoverso 2 OIA attualmente in vigore, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono tenuti, mediante i mezzi e le strutture comunemente usati per la protezione della popolazione, a garantire un’eventuale evacuazione. Malgrado ciò, finora non è mai stata emanata alcuna disposizione che obblighi esplicitamente ad allestire piani specifici. Alcuni Cantoni e Comuni hanno tuttavia già provveduto ad allestire piani di evacuazione, sulla base delle mappe di inondazione, e li hanno diffusi tra la popolazione. Il presente articolo introduce ora un obbligo esplicito.

Capoverso 3:

Con la trasmissione dei piani di evacuazione all’UFE e all’UFPP (Centrale nazionale d’allarme), sarà possibile desumere un quadro della situazione a livello nazionale.

Capoverso 4:

L’UFPP è designato come autorità responsabile poiché nei piani di evacuazione la protezione della popolazione ha priorità assoluta.

Articolo 28 Provvedimenti in caso di minaccia militare

In caso di minaccia militare non è da escludere un attacco diretto a impianti di accumulazione di grandi dimensioni, pertanto occorre prevedere disposizioni concernenti la portata, l’avvio e la velocità di un abbassamento precauzionale dell’invaso. Per gli impianti più grandi sono stati predisposti e aggiornati, a questo scopo, dati sull’abbassamento; si è inoltre provveduto a organizzare accantonamenti di truppe nei pressi dei maggiori impianti. Fino a poco tempo fa, in caso di minaccia militare la responsabilità di prendere le misure necessarie a contenere i danni provocati da inondazioni spettava al Comando dell’esercito; in seguito all’ultima riorganizzazione interna, l’incarico passa ora allo Stato maggiore federale NBCN.

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