Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 25 pagine

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Ente PBC Ct LU

Il Cantone chiede che venga sancito chiaramente nell'atto normativo chi fissa i criteri tecnici per la valutazione dei beni culturali.

SCR

Proposta: (nuovo cpv.): manca un'indicazione relativa alla competenza della Confederazione per la messa a disposizione di depositi sicuri («safe haven») (...).

Art. 4 Compiti dell’Ufficio federale della protezione della popolazione

Canton NE

L’articolo 4 lett. a della nuova legge prevede che la Confederazione tenga un inventario dei beni culturali d’importanza nazionale e regionale (Inventario PBC), lo sottoponga al Consiglio federale e lo pubblichi. Mentre la designazione dei beni culturali d’interesse nazionale rientra in tutta evidenza nella sfera di competenza della Confederazione, la ripartizione dei compiti tra quest’ultima e i Cantoni per la designazione degli oggetti d’interesse regionale dovrebbe invece essere definita chiaramente.

Canton LU, ente PBC Ct LU, per analogia BS

In futuro la Confederazione non intende più partecipare al finanziamento delle documentazioni di sicurezza. L'intenzione espressa nel messaggio di trasmettere il compito ai Cantoni e di rinunciare al finanziamento è inaccettabile. Per questo motivo l'aspetto dei sussidi federali deve essere ancorato nella legge come finora:

Proposta lett. b: «consiglia le autorità cantonali nelle questioni inerenti alla protezione dei beni culturali e le assiste anche finanziariamente nella preparazione e nell'esecuzione delle misure edilizie e di altro genere di loro competenza.»

CSAC

L'intenzione espressa nel messaggio di trasmettere questo compito ai Cantoni e di rinunciare al finanziamento è inaccettabile. L'aspetto relativo ai sussidi federali deve essere ancorato nella legge come finora. Pertanto l'articolo 4 lettera b. dovrebbe essere completato come segue:

Proposta: lett. b: «consiglia le autorità cantonali nelle questioni inerenti alla protezione dei beni culturali e le assiste anche finanziariamente nella preparazione e nell'esecuzione delle misure edilizie e di altro genere di loro competenza.»

Associazione delle città svizzere

Proposta: lett. b) «consiglia le autorità cantonali e comunali nelle questioni inerenti alla protezione dei beni culturali e le assiste nella preparazione e nell'esecuzione delle misure di loro competenza».

Canton TI

Proposta di modifica:

lett. d): «gestisce un l’inventario dei beni culturali d’importanza nazionale e regionale (Inventario PBC) , lo sottopone al Consiglio federale per approvazione e lo pubblica.»

CSAC

Lett. d): la formulazione scelta fa nascere delle incongruenze, sia in relazione all'Inventario PBC, sia rispetto alla prassi attuale. L'inventario PBC viene approvato come finora dal Consiglio federale. Secondo la nuova legge, «il Consiglio federale disciplina la classificazione dei beni culturali in categorie e stabilisce i criteri» (cfr. art. 3 cpv. 5). Finora questo compito era svolto dalla Commissione federale della protezione dei beni culturali, composta da specialisti, che ora non è neppure più citata nella legge.