Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 25 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati

Cantoni AR, BL, GR, NW, SZ, UR

Nota all'art. 6 cpv. 2: chi garantisce l'esecuzione delle misure di protezione descritte e ne assume i costi e quale istanza/autorità è responsabile per la loro attuazione? Sarebbe utile una formulazione più concreta in tal senso.

Canton GE

Nota all’art. 6 cpv. 2: per maggiore chiarezza sarebbe utile precisare che i piani di protezione contro il furto concernono solo i beni culturali colpiti da una catastrofe o una situazione d’emergenza e che sono oggetto di una misura di salvaguardia.

Canton BS

Proposta: l'art. 6 cpv. 2 deve essere ripreso invariato dalla vecchia LPBC. La soppressione di 700'000 franchi (sussidi federali per le documentazioni di sicurezza dei Cantoni) prevista dal pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 non è accettabile.

Art. 7 Protezione speciale

Cantoni AI, BS, OW, SG, TG, ZG, CSSM, SH per analogia

Proposta: art. 7 cpv. 1: «Il Consiglio federale può, in collaborazione con il rispettivo Cantone, presentare all’UNESCO una domanda per l’ottenimento della protezione speciale ai sensi degli articoli 8-11 della Convenzione per un bene culturale d’importanza nazionale.»

cpv. 2: «Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e del rispettivo Cantone, propone al Consiglio federale la presentazione della domanda.»

Art. 8 Protezione rafforzata

Cantoni AI, BS, OW, SG, TG, ZS, CSSM; SH per analogia

Proposta: art. 8 cpv. 1: «Il Consiglio federale può, in collaborazione con il rispettivo Cantone, presentare all’UNESCO una domanda per l’ottenimento della protezione rafforzata ai sensi degli articoli 10-14 del Secondo Protocollo per un bene culturale d’importanza nazionale». Art. 8 cpv. 2: «Il DDPS, d’intesa con il DFI e il rispettivo Cantone, propone al Consiglio federale la presentazione della domanda».

SSPBC, SCR, Tradizioni per domani

Il primo capoverso non riporta correttamente il testo dell'art. 10 del Secondo Protocollo. Occorrerebbe una precisazione.

Art. 9 Contrassegno

Cantoni AR, GL e GR per analogia

Art. 9 cpv. 2: ci sorprende che il Consiglio federale stabilisca le direttive tecniche per la realizzazione dello scudo. A nostro avviso sarebbe piuttosto compito dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

Canton GE

Le prescrizioni tecniche elaborate dal Consiglio federale vanno oltre la semplice fabbricazione del distintivo. Pertanto l’espressione «per la realizzazione» non è corretta.