Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 25 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati
quadri e degli specialisti della PBC nell’ambito di esercitazioni d’intervento con le organizzazioni partner della protezione della popolazione.»
Cantoni AI, BS, SG, TG
Cpv. 7 (nuovo): occorre una disposizione dichiarativa che chiarisca che la regolamentazione di misure di prevenzione e gestione dei danni per beni culturali d'importanza regionale e locale in relazione a catastrofi e situazioni d'emergenza, ad eccezione dell'intervento della protezione civile, è di competenza dei Cantoni.
Proposta: «La regolamentazione di misure di prevenzione e limitazione dei danni per beni culturali d'importanza regionale e locale in relazione a catastrofi e situazioni d'emergenza, ad eccezione dell'intervento della protezione civile è di competenza dei Cantoni».
Art. 5a (nuovo): come illustrato sopra, la competenza della Confederazione non copre l'intero settore della PBC. La legislazione in materia di protezione dei beni culturali per oggetti d'importanza regionale o locale in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza è, ad eccezione dell'intervento della protezione civile, di competenza dei Cantoni. Dato che gran parte delle disposizioni in applicazione di leggi federali per misure di protezione adottate in vista di conflitti armati, indirettamente sono efficaci anche in caso catastrofi e situazioni d'emergenza, e che le misure di prevenzione e fronteggiamento dei danni volte a evitare gli effetti dannosi di catastrofi e situazioni d'emergenza su oggetti d'importanza nazionale hanno funzione di esempio per le misure adottate per beni culturali d'importanza regionale e locale, è importante che Confederazione e Cantoni si coordinino ai sensi dell'art. 57 cpv. Cost.
Proposta: «Confederazione e Cantoni coordinano i loro sforzi nel campo della protezione dei beni culturali contro gli effetti di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza».
FSPC
Cpv. 7 (nuovo): «Informano i quadri della PBC in merito alle particolarità cantonali nella PBC e impartiscono incarichi chiari».
Art. 6 Misure per la protezione dei beni culturali
Canton AG
Art. 6: s'impone l'adattamento della formulazione al nuovo titolo della legge. Ovviamente devono essere completate anche le relative disposizioni esecutive. Vi rientra in particolare l'estensione a misure per catastrofi e situazioni d'emergenza di origine naturale e antropica secondo gli obblighi descritti nell'art. 6 cpv 2 (...). Questa estensione costituisce il fulcro della presente revisione.
BIS
Art. 6: a nostro avviso, nel rapporto esplicativo manca un orientamento strategico preciso per quanto attiene alle misure di protezione dei beni culturali.
Cantoni AI, BS, SG, TG, per analogia ZG
Art. 6: In base alle competenze federali sancite dalla Cost. citate in ingresso, il compito di tutela ai sensi dell'art. 6 LPBC deve interessare solo beni culturali d'importanza nazionale, almeno per quanto concerne le misure di protezione in ambito civile atte a evitare o attenuare gli effetti dannosi di una catastrofe o una situazione d'emergenza sui beni culturali.
Proposta cpv. 1: «La protezione dei beni culturali d'importanza nazionale comprende la loro tutela ai sensi dell'articolo 5 del Secondo Protocollo e il loro rispetto ai sensi dell'articolo 6 del Secondo Protocollo».
Cpv. 2: «Le autorità competenti adottano tutte le misure di protezione civili di carattere materiale e organizzativo atte a prevenire o attenuare gli effetti dannosi di un conflitto armato, una catastrofe o una situazione d'emergenza sui beni culturali d'importanza nazionale».