Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 25 pagine
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Canton VD
Lett. h): riteniamo inoltre positivo l'ampliamento della definizione di personale PBC. In effetti, la nuova legge permette alla Confederazione di integrare nella sua istruzione il personale delle istituzioni culturali (archivi, musei e biblioteche) con beni culturali d'interesse nazionale. Si tratta di una misura efficace, poiché queste persone saranno le prime ad essere consultate in caso d'emergenza.
ICOMOS Suisse, NIKE, SSAS, ASSSA, SAM, Archeologia Svizzera, Associazione svizzera dei castelli, DAH
Lett. h): è molto positivo il fatto che d'ora in avanti, oltre ai quadri della protezione civile, l'Ufficio federale della protezione della popolazione potrà istruire il personale di istituzioni culturali nel campo della protezione dei beni culturali.
CICR
Lett. h): la possibilità offerta all’UFPP di formare anche il personale delle istituzioni culturali ci pare positiva e permetterà sicuramente di migliorare la protezione dei beni culturali in generale.
Cantoni AR, BE, BL, GL, GR, NW, SZ, UR, SH per analogia
Proposta: nuova lett. i): «Sostiene i Cantoni nello svolgimento di corsi di perfezionamento».
SCR, SSPBC per analogia
Proposta: lett. (nuova): manca un paragrafo sui compiti dell’UFPP in relazione al «deposito sicuro» («safe haven»).
Art. 5 Compiti dei Cantoni
Canton AG
S’impone l’adattamento della terminologia al nuovo titolo della legge federale in questione. Ovviamente devono essere completate anche le relative disposizioni esecutive. Vi rientra in particolare l'estensione derivante dalle misure in relazione a catastrofi e situazioni d'emergenza di origine naturale e antropica ai sensi degli obblighi descritti nell'articolo 5, capoversi da 3 a 6. Questa estensione costituisce il fulcro della presente revisione.
Canton TI
Proposta di modifica:
«1 I Cantoni designano un ufficio competente per la tutela la
protezione dei beni culturali.
2Designano i beni culturali situati
siti sul proprio loro territorio che devono essere protetti in caso di conflitto armato, catastrofe o situazione d’emergenza.
3Allestiscono documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza dei propri beni culturali siti sul loro territorio.
4Allestiscono documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza dei propri beni culturali».
Canton BE, per analogia AR, BL, FR, NW, UR
Riteniamo increscioso il fatto che, nonostante secondo l'articolo 5 della nuova legge l'allestimento di documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza rimanga compito dei Cantoni, come si evince dal relativo messaggio (vedi pag. 15 ss.), in base alla legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 è prevista la soppressione dei sussidi federali nell'ambito di questi lavori. I sussidi federali pari al 20 per cento versati finora per l'allestimento di documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza sono indispensabili. Considerata la precaria situazione finanziaria, il Cantone non è in grado di sostituire questi mezzi. Chiediamo pertanto di rinunciare alla prevista