Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 25 pagine

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CICR

Anche se probabilmente di difficile attuazione in caso di conflitto armato, questa nuova disposizione ci pare adeguata; lo stesso vale per il ruolo devoluto all’UNESCO.

Centre Patronal

Questa nozione è quasi certamente difendibile, ma ci chiediamo se è proprio necessario che la Svizzera debba sempre fare opera di pioniere e impiegare fondi e risorse in personale per essere «il primo Paese a proporre un servizio di questo tipo»?

Università di Ginevra, Prof. Dr. Renold

… deploriamo che non si sia approfittato della revisione per disciplinare questo aspetto in modo più dettagliato, ovvero con una definizione (art. 2 lett. C P-LPCB) e una norma che autorizzi il Consiglio federale a concludere dei trattati internazionali specifici (art. 12 P-LPBC).

A nostro avviso si dovrebbe fare in modo che la regolamentazione dettagliata proposta dall’ILA venga ripresa, totalmente o in parte, almeno nell’ordinanza.

In dettaglio, si tratterebbe di disciplinare i punti seguenti:

- la responsabilità per il deposito protetto (Guideline 4 a) ;

- il diritto applicabile in relazione al rifugio (Guideline 4 b) ;

- il rispetto delle disposizioni sull’esportazione illecita, ad eccezione dei casi in cui i beni culturali in questione vengano allontanati dal territorio del relativo Stato in circostanze che non permettono il rilascio di un certificato d’esportazione (Guideline 4 c) ;

- l’allestimento di un inventario di tutti i beni custoditi nel deposito protetto (Guideline 4 d) ;

- la restituzione dei beni culturali custoditi nel deposito protetto (Guideline 4 i)

- gli obblighi degli Stati di provenienza di fornire le informazioni necessarie allo Stato che custodisce i loro beni culturali (Guideline 5 a), di risarcire, in determinati casi, lo Stato ospite (Guideline 5 b), e di garantire la protezione e la conservazione dei beni culturali una volta ritornati in patria (Guideline 5 c).

Sezione 7: Finanziamento

ICOMOS Suisse, NIKE, SSAS, ASSSA, Heimatschutz Svizzera, SAM, ARS, Associazione svizzera dei castelli, DAH, I Verdi

Proposta: i sussidi federali per misure di natura non edilizia, in particolare per l’allestimento di documentazioni di sicurezza, non devono essere soppressi.

Commento: le documentazioni di sicurezza costituiscono, insieme all'Inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale del 2009, il principale strumento per la gestione delle misure preventive in vista di danni ai beni culturali. Oltre a grandi progetti di prestigio, sono soprattutto i piccoli progetti che finora sono stati sostenuti con i sussidi federali. Se i sussidi venissero cancellati, questi importanti progetti non sarebbero più possibili. Ciò metterebbe a repentaglio la conservazione dei dati concernenti i beni culturali di grande importanza.

Art. 13 Assunzione dei costi

Ente PBC ct LU

La Confederazione non può aspettarsi che i Cantoni si lascino sobbarcare compiti della