Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 25 pagine

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tanza nazionale, e unicamente a questi nel caso di catastrofi e situazioni d'emergenza.

Proposta: «Pianificano misure d'emergenza per la protezione dei beni culturali d'importanza nazionale contro i rischi d'incendio, crollo di edifici, danni dovuti all'acqua, scoscendimenti e altri eventi dannosi».

Canton GE

Cpv. 4: «Pianificano misure d’emergenza in vista di catastrofi o situazioni d’emergenza che potrebbero danneggiare dei beni culturali.»

Canton JU

Cpv. 4: «Pianificano misure d’emergenza pe il caso di conflitti armati, catastrofi o situazioni d’emergenza.»

Canton SO

Cpv. 4: «Pianificano misure d’emergenza per la protezione contro catastrofi e situazioni d’emergenza di origine naturale o antropica.»

Canton UR

Cpv. 4: «Pianificano misure d’emergenza in particolare per la protezione contro i rischi

d’incendio, acqua e crollo di edifici nonché contro pericoli quali catastrofi e situazioni d’emergenza .»

Canton ZG

CPV. 4: «Pianificano misure d’emergenza per la protezione contro i rischi d’incendio, acqua e crollo di edifici.»

Canton VS

Nel quarto capoverso sarebbe importante specificare che queste misure devono essere adottate per tutti i casi di sinistro e non solo per l’incendio e il crollo di edifici…

Cantoni AI, BS, OW, SG, TG, CSSM

Cpv. 5: ... costituisce una nuova prescrizione. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 4 LPPC, i Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili d'importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate a proteggere tali beni. Il nuovo cpv. 5 tuttavia obbliga i Cantoni a mettere a disposizione locali idonei. Giusta l'art. 46 cpv. 4 LPPC possono però delegare questo obbligo ai proprietari e ai possessori. In base alla nuova disposizione, per i beni culturali di loro proprietà devono in ogni caso realizzare dei rifugi per beni culturali.

Canton VD, VS per analogia

Fino ad oggi la Confederazione sosteneva la creazione di rifugi per mezzo di sussidi, versati in rapporto alla superficie di rifugio realizzata. Il controllo della loro manutenzione è un compito assegnato alle regioni di protezione civile. Questa nuova disposizione relativa alla messa a disposizione di rifugi per beni culturali da parte dei Cantoni non precisa le modalità in termini di responsabilità, proprietà e controllo.

Cantoni AI, BS, OW, SG, SH,TG, CSSM

Cpv. 6: La protezione civile non è in grado di far fronte da sola ai compiti di protezione dei beni culturali. Per una protezione efficace dei beni culturali anche i Cantoni dipendono dalla collaborazione con le organizzazioni partner, in particolare con i responsabili dei beni culturali. In quest'ottica l'istruzione del personale delle istituzioni culturali svolge un ruolo importante.

Proposta: «Istruiscono gli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile e possono inoltre istruire il personale di istituzioni culturali nell'ambito della protezione dei beni culturali».

Canton VD

Cpv. 6: numerosi Cantoni, tra cui il Canton Vaud, dispongono di un’istruzione gerarchizzata, organizzata in modo piramidale con gli specialisti, i capi gruppo, i capi sezione e gli ufficiali della PBC. È deplorevole che in occasione della revisione della LPBC non si sia fatta menzione degli sviluppi avvenuti nei Cantoni in relazione all’istruzione nella PBC.

SSPBC, SCR per analogia

Cpv. 6, Proposta: «Provvedono all’istruzione di base degli specialisti PBC e al perfezionamento regolare dei