Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine
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Art. 97 Accordi con i Cantoni
Vedi anche le osservazioni relative all’articolo 96.
Il Cantone NE considera indispensabile la nuova formulazione dell’articolo 97. Visto l’effettivo delle forze di sicurezza supplementari, non sarebbe coerente rifiutare l’importante sostegno del Cgcf.
Tuttavia, la maggior parte dei Cantoni rifiuta questa disposizione integralmente (UR, SZ, GL) o parzialmente (ZH, BE, LU, AI, GR) oppure si mostra critica (ZG, FR, SO, SH, TG, TI, VD). Secondo il Cantone BE l’assunzione sulla base di un accordo di compiti di polizia cantonale è in linea di massima discutibile dal punto di vista dello Stato di diritto; in particolare il Cgcf non deve diventare una polizia ausiliaria nazionale. La possibilità di stipulare accordi con tutti i Cantoni è considerata sensata (ZG, SO, SH, AI, TG); il Cantone SZ è per contro contrario a estendere questa possibilità ai Cantoni interni. Il riferimento ai compiti di polizia per quanto riguarda l’esecuzione dei disposti federali di natura non doganale è rifiutato da molti Cantoni (BE, LU, SO, SH, AI, TG) perché va troppo lontano. Si teme un’ingerenza nella sovranità dei Cantoni in materia di polizia (ZH, BE, LU, UR, GL, ZG FR, VD), che invece si intende mantenere. Numerosi Cantoni (ZH, LU, UR, SZ, FR, SO, SH, AI, GR, TG) propongono dunque una limitazione al diritto penale accessorio.
Secondo il Cantone FR la delega dei compiti secondo l’articolo 97 deve essere valida solo nell’area di confine, sulle tratte ferroviarie internazionali e negli aeroporti. Il Cantone TI è in linea di massima favorevole ad estendere la delega ai delitti minori secondo il Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), ritiene tuttavia che sia necessario porre dei limiti. I Cantoni SH e VD sono contrari a regolamentare in disposti federali di natura non doganale i compiti esecutivi di polizia svolti dall’AFD, così che non vi sia più necessità di delega da parte dei Cantoni. Anche se il diritto federale può delegare compiti di polizia all’AFD, la delega concreta e l’organizzazione del servizio di polizia spettano ai Cantoni, come imposto anche dall’ordine costituzionale (VD).
CDDGP e CCPCS ritengono sensata la conclusione di accordi con i Cantoni non di confine. Il progetto non deve essere contestato in quanto amplia la situazione attuale che ha dato risultati soddisfacenti. In particolare è sensato che il Cgcf si occupi autonomamente delle contravvenzioni alle leggi penali accessorie scoperte nel quadro dei controlli di diritto doganale svolti in adempimento dei propri compiti originali; dal punto di vista dell’efficienza ciò rappresenta la ragion d’essere della situazione attuale. La disposizione proposta è però discutibile in quanto l’AFD può ottenere, mediante accordi, la competenza di svolgere «compiti di polizia che sono in relazione con l’esecuzione di disposti federali di natura non doganale (art. 95) e che la legislazione della Confederazione ha delegato ai Cantoni». Questa formulazione va troppo lontano. Si propone di limitare gli accordi a compiti che sono in relazione con il disbrigo delle contravvenzioni al diritto penale accessorio.
Il PEV, economiesuisse e garaNto sostengono le modifiche. Il trattamento di casi semplici senza l’intervento della polizia è considerato un guadagno di tempo per tutte le parti coinvolte (PEV). Non è possibile che le competenze dei corpi di polizia cantonali siano delegate alla Confederazione mediante accordi amministrativi e che il Cgcf, elu-