Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine

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caso di rigore. Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, non vi è caso di rigore se l’impresa interessata, sulla base del principio dell’autodichiarazione, importa merce dichiarata erroneamente dal fornitore senza esserne a conoscenza, anche se l’obbligazione doganale rappresenta per essa un onere finanziario importante. Se il fornitore dichiara erroneamente della merce all’aliquota preferenziale e perciò fruente di agevolazione doganale, il produttore svizzero la importa a torto in franchigia di dazio. Tuttavia, in quel momento il produttore svizzero non ha alcuna possibilità di verificare la validità materiale della dichiarazione. Se in seguito si scopre che la dichiarazione era errata, egli deve versare i tributi doganali non pagati. Questi possono essere chiesti a posteriori con effetto retroattivo fino a cinque anni. Spesso non vi è più alcuna possibilità di regresso di diritto privato nei confronti del fornitore e l’intero onere doganale spetta al produttore svizzero. In particolare le imprese dell’industria tessile e dell’abbigliamento sono toccate negativamente dall’attuale situazione giuridica e dall’attuale prassi del Tribunale amministrativo federale relative al condono dei tributi doganali: in primo luogo, nella catena di creazione di valore aggiunto esse dipendono dai materiali esteri e, in secondo luogo, i dazi sui tessili sono ancora molto elevati. L’articolo 86 LD deve quindi essere completato in modo che i produttori svizzeri non siano aggravati da riscossioni posticipate dei tributi doganali che potrebbero influire negativamente sulla loro attività economica. Occorre tener conto del fatto che se il fornitore ha dichiarato fallimento, l’obbligazione doganale sorta a causa dell’errata dichiarazione non può essere fatta valere a posteriori presso detto fornitore neanche per il tramite del diritto privato. Inoltre, è necessario distinguere chiaramente se il produttore ha dichiarato la merce in modo errato intenzionalmente, al fine di eludere i tributi doganali, oppure per ignoranza e sulla base della dichiarazione errata del fornitore.

A questo proposito si osserva inoltre che se al momento dell’importazione si fosse optato per il regime del perfezionamento attivo, l’obbligazione doganale non sarebbe sorta. L’articolo 59 LD non prevede però – contrariamente alla situazione giuridica nell’UE (art. 508 par. 3 delle disposizioni d’applicazione del codice doganale) – alcuna autorizzazione a posteriori del perfezionamento attivo. Per questo motivo, l’articolo 59 LD relativo al regime del perfezionamento attivo deve essere adeguato in modo da poter concedere a posteriori un’autorizzazione per tale regime. Solo in questo modo è possibile garantire che le imprese svizzere non vengano punite per gli errori di altri e non siano svantaggiate rispetto ai concorrenti nell’UE.

USAM e GastroSuisse chiedono che tutti gli uffici doganali dispongano delle competenze per imporre merci, in particolare quelle conformi al principio Cassis de Dijon o alla legislazione svizzera oppure per le quali è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 16a capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) e che sono adatte al consumo senza ulteriore trattamento o lavorazione. La limitata competenza degli uffici doganali secondari costituisce un importante ostacolo per l’importazione e il commercio transfrontaliero in generale.

3.5 Osservazioni sul rapporto esplicativo

Il Cantone di ZH e altri partecipanti alla consultazione si lamentano dei due punti seguenti: in primo luogo nelle osservazioni relative alle ripercussioni per l’economia ci si è espressi troppo poco sull’onere amministrativo per le imprese; in secondo luogo, la motivazione per la modifica delle disposizioni sui depositi doganali è troppo generale