Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine
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1 Introduzione
Il 14 dicembre 2012 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire una procedura di consultazione sulla revisione parziale della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0). Tale procedura si è conclusa il 31 marzo 2013.
La LD, entrata in vigore il 1° maggio 2007, ha dato essenzialmente buoni risultati. Nel frattempo, nella pratica sono stati constatati errori e lacune, sono state formulate richieste nonché acquisite informazioni; tutto ciò richiede una soluzione sotto forma di regolamentazione legale. La revisione parziale della LD riguarda diversi ambiti, non direttamente collegati tra di loro. Cinque anni dopo l’entrata in vigore della legge, è opportuno effettuare i necessari adeguamenti in un progetto comune.
I tre punti principali del progetto sono: innanzitutto l’adeguamento delle disposizioni relative ai depositi doganali, secondariamente l’abrogazione delle disposizioni sull’adempimento di compiti di polizia di sicurezza da parte dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e la conseguente precisazione delle disposizioni concernenti l’assunzione di compiti di polizia cantonale nonché, in terzo luogo, l’abrogazione della disposizione relativa all’effettivo minimo del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) conformemente al decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362).
Depositi doganali
Le nuove disposizioni sui depositi doganali aperti e i depositi franchi doganali, in relazione all’immagazzinamento e all’esportazione di merci svizzere in depositi doganali, rappresentano, dal punto di vista economico, l’elemento più importante della revisione. Non si tratta di eliminare i depositi doganali aperti e i depositi franchi doganali.
Il diritto vigente prevede che il regime d’esportazione sia considerato concluso con l’immagazzinamento della merce svizzera in un deposito franco doganale o in un deposito doganale aperto, anche se il Paese d’esportazione non è ancora chiaramente definito al momento dell’imposizione all’esportazione. Questa situazione giuridica si rivela insufficiente per i motivi illustrati di seguito.
L’immagazzinamento può durare, in linea di massima, solo sei mesi. Questo ter-
mine è tuttavia facilmente prorogabile e difficile da controllare, poiché dopo la conclusione del regime d’esportazione l’AFD non è più coinvolta nell’effettiva uscita dal deposito. La merce può pertanto rimanere in Svizzera per un periodo indeterminato anche dopo l’imposizione all’esportazione.
Per quanto riguarda le imposte (compresa l’IVA), una persona domiciliata
all’estero può acquistare merce in Svizzera e in seguito esportarla verso un deposito doganale svizzero anziché verso l’estero. In questo modo può eludere le imposte indirette in Svizzera e al proprio luogo di domicilio nonché le imposte dirette al domicilio. Può inoltre rivendere la merce, e il cambiamento di proprietà nel deposito doganale non comporta alcuna conseguenza fiscale. Anche privati