Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine

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 Obbligo delle imprese di trasporto di trasmettere elettronicamente all’AFD i do-

cumenti e le registrazioni importanti ai fini del controllo doganale.

 Nuova regolamentazione relativa all’immagazzinamento e all’esportazione di

merci svizzere nei depositi doganali e depositi franchi doganali.

 Semplificazione nell’ambito della realizzazione del pegno doganale ed eventuale

rinuncia alla realizzazione. Possibilità di far valere il pegno doganale in caso di merci, oggetti e valori patrimoniali non presi in consegna dalle autorità competenti.

 Possibilità di far prestare giuramento al personale dell’AFD.

 Abrogazione delle disposizioni relative all’adempimento di compiti di polizia di

sicurezza da parte dell’AFD.

 Limitazione degli accordi con i Cantoni ai compiti che sono in relazione con

l’esecuzione di disposti federali di natura non doganale e che sono stati trasferiti ai Cantoni dalla legislazione della Confederazione. Possibilità di concludere accordi con tutti i Cantoni.

 Indicazione formale della possibilità, nel quadro del perseguimento penale se-

condo la LD, di ordinare provvedimenti speciali d’inchiesta come l’osservazione e la registrazione visiva o sonora.

 Abrogazione, nel decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli

accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, della disposizione relativa all’effettivo minimo del Cgcf.

 Modifica relativa ai rimedi giuridici nell’ambito dell’imposta sugli oli minerali.

 Regolamentazione, nel diritto sulla circolazione stradale, dell’impunità in caso di

violazione delle norme concernenti la circolazione durante un viaggio ufficiale, a condizione che sia stato necessario ai fini dell’adempimento dei compiti.