Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine

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dendo la ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione, diventi un organo ausiliario della polizia federale. La precisazione dovrebbe portare a un ulteriore sfruttamento delle sinergie e a un miglioramento della cooperazione (economiesuisse). L’ideale sarebbe un accordo nazionale vincolante per tutti i Cantoni (garaNto). SIAA è favorevole al fatto che tutti i Cantoni possano delegare, mediante accordi, compiti di polizia all’AFD (in particolare al Cgcf). Per gli aeroporti svizzeri è tuttavia importante che ciò non causi loro costi supplementari.

Verein Referendum BWIS si esprime contro l’assunzione da parte del Cgcf di compiti dei Cantoni e propone, per contro, di stralciare senza sostituzione l’articolo 97.

Art. 104 Salvaguardia dei mezzi di prova e sequestro provvisorio

Nessuna osservazione.

Art. 128a Provvedimenti speciali d’inchiesta

I seguenti Cantoni respingono la disposizione proposta oppure esprimono riserve in merito, considerando che essa va troppo lontano: ZH, BE, LU, UR, SZ, GL, ZG, FR, SO, SH, AI, GR, TG, VD, VS e NE. Secondo diversi Cantoni la proposta non è conciliabile con la sovranità cantonale in materia di polizia oppure lede la ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione (LU, SO, SH). I Cantoni LU, UR, ZG, SO e AI criticano il fatto che con questa disposizione in caso di delitto o crimine l’AFD può effettuare osservazioni in tutti gli ambiti di diritto. I provvedimenti speciali d’inchiesta rappresentano un’ingerenza nei diritti fondamentali (ZH, GL, ZG, SH, AI, NE). Le competenze dell’AFD per quanto riguarda l’adozione di provvedimenti coattivi sono disciplinate nella legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), la quale non prevede l’osservazione; per questo motivo non sussiste alcuna lacuna legislativa (SZ, ZG, SO). Qualora fosse necessario disciplinare i provvedimenti speciali d’inchiesta, questi devono essere limitati, analogamente agli articoli 282 e seguenti CP, a crimini e delitti (BE, FR, GR, ZG, NE) e/o infrazioni doganali (ZG, SO, SH, AI, VD). Per l’autorizzazione a prorogare un’osservazione occorre prevedere, al posto della DGD, un’autorità indipendente, come ad esempio il DFF (BE, UR, ZG, SO, SH, AI, GR, TG, NE). Due Cantoni (ZG, FR) propongono di disciplinare i provvedimenti speciali d’inchiesta nell’articolo 108 LD relativo all’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza. Qualora la proposta venisse accettata, il Cantone VD chiede che le osservazioni vengano coordinate con la polizia cantonale.

Secondo CDDGP e CCPCS non vi è possibilità di delegare all’AFD competenze relative ai provvedimenti speciali d’inchiesta. La proposta deve quindi essere respinta dato che va troppo lontano e intende accordare all’AFD una competenza completa per ordinare autonomamente misure di sorveglianza in caso di crimine, delitto o contravvenzione in tutti gli ambiti di diritto. Occorre invece frenare una maggiore ingerenza nella sovranità cantonale in materia di polizia. Inoltre, la proposta rappresenta una grave ingerenza nei diritti fondamentali sanciti a livello costituzionale. Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni doganali si basa sul diritto penale amministrativo. Gli articoli 45- 60 DPA disciplinano i provvedimenti coattivi ammessi, senza però menzionare la registrazione di immagini e suoni o la sorveglianza con apparecchi tecnici di registrazione. Dato che la DPA non prevede simili provvedimenti, non vi è alcuna lacuna legislativa.