Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/141: Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione · 22 pagine

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L’insufficiente chiarezza è dovuta alla posizione del reato di corruzione privata nel sistema normativo. Il reato è infatti inserito nel diritto sulla concorrenza sleale, il che instaura un legame tra tale illecito e la concorrenza sleale. Questo legame è sempre meno convincente, poiché comportamenti analoghi sono punibili a seconda del contesto (situazione di concorrenza o meno). Se ad esempio non incide sulla concorrenza – perché si verifica in un contesto monopolistico o perché non mira a concludere un affare, bensì avviene soltanto dopo la stipula del contratto – la corruzione privata non è punibile.

Di conseguenza la corruzione di privati deve essere separata dalla concorrenza sleale e costituire un reato contemplato dal Codice penale. Ciò permetterebbe anche di chiarire la posizione delle federazioni sportive internazionali.

Infine, la portata degli articoli 322quinquiese 322sexiesCP, che puniscono rispettivamente la concessione e l’accettazione di un indebito vantaggio da parte di un pubblico ufficiale, deve essere lievemente esteso. Ciò permetterà di contemplare anche la concessione di indebiti vantaggi a un terzo con l’intenzione di influenzare un pubblico ufficiale. Tale comportamento mette a repentaglio la trasparenza e l’integrità del pubblico ufficiale. Occorre quindi estendere il campo d’applicazione degli articoli 322quinquiese 322sexiesCP al caso di un indebito vantaggio a favore di un terzo e non limitarlo soltanto, come previsto dal diritto vigente, al vantaggio a favore del pubblico ufficiale. L’estensione s’impone anche in virtù degli obblighi vincolanti della Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione. Le corrispondenti disposizioni del Codice penale militare (art. 141a cpv. 1 e 143 cpv. , CPM) saranno inoltre adeguate in modo analogo.