Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/141: Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione · 22 pagine
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sionali dal campo d’applicazione della norma penale, non è contestata in quanto tale. Il ricorso alla sanzione penale come ultima ratio deve essere per quanto possibile limitato. La Convenzione penale non esige d’altronde che siano contemplati altri tipi di attività16. Si tratta pertanto di accertarsi che questo elemento costitutivo non incida sull’incertezza che regna attorno alle federazioni sportive internazionali.
Gli impiegati delle federazioni sportive sono senza dubbio contemplati, poiché operano nell’ambito della loro attività professionale. Quanto ai dirigenti che svolgono la loro funzione a titolo accessorio, la nozione di attività di servizio o d’affari va intesa in senso lato, in modo da includere anche un’attività professionale a titolo accessorio e contemplare anche le funzioni che, seppur non esercitate a tempo pieno, sono remunerate come attività professionali.
Nella prassi occorrerà applicare in particolare il criterio della remunerazione per distinguere, da una parte, un’attività professionale, anche se esercitata a titolo accessorio – ad esempio da parte dei membri del comitato esecutivo della FIFA – e, dall’altra, un’attività non professionale come quella di presidente di un’associazione locale degli apicultori, di cassiere di una società di ginnastica o di membro di un comitato locale di un partito. La norma non dovrebbe infatti essere estesa alle attività esercitate a titolo onorifico nella società civile. In altre parole, non va ad esempio applicata nel caso del presidente di un’associazione di quartiere che riceve un regalo per impegnarsi a favore di un progetto stradale o immobiliare.
Altri criteri possibili per chiarire se si tratta di un’attività di servizio o d’affari sono la natura della funzione esercitata e la portata delle responsabilità oppure l’importanza e il modo di funzionare dell’entità in causa.
Non è pertanto necessario modificare l’attuale limitazione della norma penale sulla corruzione privata alle attività di servizio o d’affari. A tale riguardo il tenore della norma può pertanto rimanere invariato.
Abolizione del legame tra corruzione di privati e concorrenza sleale
L’inserimento della norma penale sulla corruzione di privati nella LCSl (art. 4a) crea un legame tra questo reato e la nozione di concorrenza sleale. Attualmente la corruzione di privati è quindi punita soltanto se rientra nel campo d’applicazione della LCSl. L'articolo 2 LCSl precisa che la legge si applica a qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti. Ai sensi della LCSl, la corruzione di privati falsa quindi il mercato influendo in maniera inammissibile sul meccanismo della concorrenza. Secondo la giurisprudenza l’atto deve essere oggettivamente teso a favorire o sfavorire un’impresa nella lotta per acquisire clientela o per accrescere o diminuire le sue quote di mercato17.
Il produttore di freni, ad esempio, che in occasione dell’assegnazione di un contratto di subappalto corrompe il responsabile acquisti di un fabbricante di automobili per ottenere il contratto nonostante il suo prodotto non offra il miglior rapporto qualità-prezzo, intacca in maniera illecita il meccanismo del libero mercato falsando la concorrenza. Il suo comportamento è quindi punibile in virtù della LCSl.
Se invece l’atto di corruzione non incide sul meccanismo della concorrenza – perché si verifica in un contesto monopolistico o perché non mira a concludere un affare,
16 Convenzione penale sulla corruzione - rapporto esplicativo, § 53
17 DTF 126 III 198, consid. 2c, pag. 202