Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/141: Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione · 22 pagine

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GRECO, in questo punto gli articoli 322quinquiese 322sexiesCP non sono del tutto conformi agli impegni internazionali della Svizzera. Se il terzo in questione è un familiare del pubblico ufficiale (ad. es. la moglie), si può partire dal presupposto che quest’ultimo ne tragga vantaggio indirettamente, tuttavi il diritto attuale non contempla altri casi in cui il pubblico ufficiale non ha legami patrimoniali diretti con il terzo, ad esempio se questi è un partito politico o una società sportiva.

In vari contesti il fatto di concedere un indebito vantaggio a un terzo con l’intenzione di influenzare un pubblico ufficiale può nuocere alle esigenze di trasparenza e di integrità del pubblico ufficiale stesso. È quindi necessario estendere il campo d’applicazione degli articoli 322quinquiese 322sexiesCP ai casi in cui l’indebito vantaggio è a favore di un terzo e non soltanto del pubblico ufficiale, come previsto attualmente. Anche il GRECO raccomanda che, alla stregua degli articoli 322tere 322quaterCP, le fattispecie contemplino tutti i casi di indebiti vantaggi, compresi quelli a favore di un terzo.

Anche una parte della dottrina è favorevole a questa estensione20.

Gli articoli 322quinquiese 322sexiesCP vanno quindi adeguati al fine di contemplare i casi in cui l’indebito vantaggio è a favore di un terzo. L’indebito vantaggio deve tuttavia essere connesso, come previsto dal diritto in vigore, all’espletamento dell’attività del pubblico ufficiale e, a tale riguardo, l’autore deve agire consapevolmente e intenzionalmente.

1.3 Altre questioni esaminate

Sono state esaminate anche altre proposte e critiche. Il GRECO ha ad esempio raccomandato di valutare l’opportunità di ritirare le riserve formulate dalla Svizzera in occasione della ratifica della Convenzione penale e di procedere, se del caso, alle modifiche legislative necessarie.

Le riserve e dichiarazioni riguardano:

- il traffico d’influenza, solo parzialmente punito secondo il diritto svizzero;

- la rinuncia a punire la corruzione di pubblici ufficiali stranieri, se la corruzione concerne atti che questi ultimi sarebbero stati comunque tenuti a eseguire;

- l’esigenza della doppia punibilità, prevista dal diritto svizzero per perseguire i reati commessi all’estero.

Nel rapporto «Lotta contro la corruzione e manipolazione delle competizioni nello sport»21, il Consiglio federale è inoltre giunto alla conclusione che deve essere esaminata l’opportunità di estendere la responsabilità penale cumulativa dell’impresa (art. 102 cpv. 2 CP) alla corruzione passiva.

20 Cfr. Queloz/Borghi/Cesoni, Processus de corruption en Suisse, pag. 373 e Jositsch, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, pag. 370-372.

21 Lotta contro la corruzione e manipolazione delle competizioni nello sport – Rapporto in adempimento del postulato 11.3754 della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati del 7 nov. 2012, cap. 4.3.5, pag. 44