Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/141: Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione · 22 pagine
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Svizzera5, steso nell’ambito del Meccanismo di riesame dell’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione6, giudica in modo globalmente positivo le disposizioni penali sulla corruzione.
1.1.3 Punti specifici criticati
Occorre prestare particolare attenzione ad alcuni elementi caratteristici della Svizzera. La sua economia è ampiamente globalizzata e fortemente impegnata sui mercati internazionali, ove gli standard della lotta contro la corruzione sono a volte lacunosi. Inoltre, la Svizzera ospita numerose federazioni sportive internazionali, che spesso gestiscono interessi economici e finanziari molto importanti e le cui decisioni sono a volte macchiate da scandali di corruzione7, ad esempio in occasione dell’attribuzione di eventi sportivi d’importanza mondiale,
In tale contesto, alcuni punti specifici delle norme penali svizzere contro la corruzione sono spesso oggetto di critiche. Le due commissioni parlamentari degli affari giuridici hanno ad esempio deciso di dare seguito all’iniziativa parlamentare 10.516 (FIFA. Perseguimento d'ufficio in caso di corruzione nel settore privato), la quale chiede che il reato di corruzione nel settore privato, attualmente represso negli articoli 4a e 23 LCSl8, sia perseguito d'ufficio e trasferito nel titolo diciannovesimo (Della corruzione) del Codice penale (CP). L’iniziativa intende soprattutto garantire che le federazioni sportive siano incluse senza ambiguità nel campo d’applicazione del reato di corruzione di privati. La stessa richiesta è formulata da Transparency International Svizzera nel rapporto National Integrity System Bericht Schweiz9.
Il problema della corruzione è stato affrontato anche dalla prospettiva dello sport, che si trova effettivamente di fronte a problemi specifici di corruzione e partite truccate. In adempimento del postulato 11.3754 (Lotta contro la corruzione e manipolazione delle competizioni nello sport), il Consiglio federale ha pubblicato, nel novembre 2012, il rapporto «Lotta contro la corruzione e manipolazione delle competizioni nello sport»10, che esamina il problema in maniera approfondita e formula delle proposte, anche in merito alle disposizioni penali sulla corruzione.
In modo più generico anche le istituzioni internazionali esprimono preoccupazione e raccomandano di migliorare ulteriormente l’efficacia delle disposizioni penali svizzere. A tale proposito il GRECO fornisce cinque raccomandazioni alla Svizzera. Alcune di queste preoccupazioni e raccomandazioni sono espresse anche nell’ambito del Meccanismo di riesame dell’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite
5 Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, Rapport d'examen de la Suisse [application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, cycle 2010-2015], § 16 (documento non disponibile in italiano).
6 Convenzione del 31 ott. 2003 delle Nazioni Unite contro la corruzione, RS 0.311.56
7 Lotta contro la corruzione e manipolazione delle competizioni nello sport – Rapporto in adempimento del postulato 11.3754 della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati del 7 nov. 2012, pag. 22
8 Legge federale del 19 dic. 1986 contro la concorrenza sleale, RS 241
9 Transparency International Schweiz, National Integrity System Bericht Schweiz, pubblicato il 7 feb. 2012, pag. 40 (disponibile in tedesco).
10 Lotta contro la corruzione e manipolazione delle competizioni nello sport – Rapporto in adempimento del postulato 11.3754 della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati del 7 nov. 2012.