Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/141: Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione · 22 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Il problema della corruzione e la sua evoluzione
Da diversi anni il settore della lotta contro la corruzione è in continua evoluzione. La corruzione costituisce una grave violazione dei principi fondamentali dello Stato di diritto e dei diritti umani nonché un ostacolo allo sviluppo dell’economia di mercato e della società. Con la globalizzazione, l’importanza della lotta alla corruzione è ulteriormente aumentata; occorre ad esempio evitare gravi distorsioni della concorrenza su un mercato sempre più internazionale.
Su scala internazionale sono stati creati vari strumenti giuridici per intensificare la lotta alla corruzione. La Svizzera è parte contrattuale delle principali convenzioni internazionali del settore. Per seguire gli sviluppi internazionali e adempiere gli impegni internazionali, il nostro Paese ha sottoposto a revisione le sue disposizioni penali che puniscono la corruzione, una prima volta in maniera generale nel 2000 e successivamente in modo più specifico nel 2006. Ha ad esempio introdotto sanzioni penali per la corruzione di pubblici ufficiali stranieri e internazionali come pure la responsabilità penale delle imprese1.
1.1.2 Situazione generale in Svizzera
La Svizzera fa parte dei Paesi meno colpiti dalla corruzione e nel complesso le norme penali applicate nel nostro Paese per reprimerla sono sufficienti. Questa constatazione generale è confermata dalle valutazioni effettuate dalle organizzazioni intergovernative specializzate del Consiglio d’Europa, dell’OCSE e dell’ONU, che a scadenze regolari esaminano la situazione nei vari Paesi, pubblicando rapporti e formulando raccomandazioni.
Le disposizioni penali svizzere sulla corruzione sono in particolare state oggetto di un rapporto dell’ottobre 2011 del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO). Questo organo di controllo del Consiglio d’Europa, di cui è membro anche la Svizzera, ha il compito di verificare, mediante un processo di valutazione reciproca, che gli Stati membri rispettino le norme e gli standard del Consiglio d’Europa nel settore della lotta contro la corruzione. Nel suo rapporto2, il GRECO riconosce alla Svizzera una solida normativa penale sulla corruzione in grado di rispondere in larga misura ai requisiti della Convenzione penale del 27 gennaio 19993 sulla corruzione (qui appresso Convenzione penale) e del Protocollo aggiuntivo del 15 mag. 20034 alla Convenzione penale sulla corruzione Protocollo aggiuntivo. Anche il rapporto sulla
1La nozione di impresa ai sensi dell’art. 102 CP comprende tutte le persone giuridiche di
diritto privato, comprese le associazioni.
2GRECO, Rapporto di valutazione sulla Svizzera - Incriminazioni, del 21 ott. 2011, § 93