Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/141: Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione · 22 pagine
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plessa. Il legislatore ha pertanto voluto concentrarsi sull’integrità del pubblico ufficiale – i cui atti di corruzione possono intaccare la fiducia dei cittadini nell’amministrazione pubblica, nella giustizia e nelle autorità in generale – piuttosto che punire il comportamento di determinati privati che gravitano attorno alle funzioni pubbliche.
Il diritto svizzero in vigore si concentra quindi sul comportamento dell’ultimo anello della catena, ossia il pubblico ufficiale, punendo, oltre alla corruzione in senso stretto (art. 322tere 322quaterCP), anche l’accettazione o la concessione di vantaggi (art. 322quinquiese 322sexiesCP). Queste fattispecie sussidiarie hanno una portata molto più estesa rispetto ai requisiti delle convenzioni internazionali, in quanto non richiedono alcun legame tra l’indebito vantaggio e un atto determinato o perlomeno determinabile del pubblico ufficiale.
Riassumendo, nel diritto svizzero le forme più gravi del traffico d’influenza sono già punibili e le disposizioni penali contemplano le fasi preliminari della corruzione con un approccio diverso, ma altrettanto appropriato, ossia con gli articoli 322quinquiese 322sexiesCP. D’altronde anche altri Paesi europei23 hanno rinunciato a rendere punibile il traffico d’influenza, esprimendo la medesima riserva della Svizzera nei confronti della Convenzione penale.
Alla luce di quanto illustrato, non è necessario prevedere la fattispecie specifica del traffico d’influenza.
1.3.2 Estensione dei casi di corruzione transfrontaliera agli atti legati all’esercizio della funzione
Secondo l’articolo 5 della Convenzione penale, gli Stati contraenti devono punire gli atti di corruzione ai sensi degli articoli 2 e 3 (corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali) se è coinvolto un pubblico ufficiale di un altro Stato (pubblico ufficiale straniero). La Convenzione penale prevede tuttavia la possibilità che lo Stato, che intende punire tale atto soltanto se il pubblico ufficiale compie o si astiene dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri d’ufficio, formuli una dichiarazione in tal sento (art. 36). Lo stesso obbligo e la stessa possibilità di dichiarazione sono introdotti anche per la corruzione dei pubblici ufficiali internazionali dagli articoli 9 e 11 della Convenzione penale. Gli articoli 2 e 3 della Convenzione penale non prevedono invece tale restrizione alla violazione dei doveri d’ufficio.
Quanto alla corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (corruzione nazionale), la Svizzera ha introdotto nel Codice penale due fattispecie distinte. La prima (art. 322tere 322quaterCP) si applica ai casi di indebiti vantaggi destinati al pubblico ufficiale perché commetta un atto «contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento» La seconda (art. 322quinquiese 322sexiesCP) si applica ai casi in cui il pubblico ufficiale è pagato «in considerazione dell’espletamento della sua attività ufficiale» e contempla pertanto anche gli atti legati all’esercizio della sua funzione, ossia quelli in cui non ha alcun potere d’apprezzamento. Il diritto svizzero qualifica la prima fattispecie come corruzione attiva o passiva, la seconda come concessione o accettazione di vantaggi. I quattro articoli adempiono pienamente le
23 P. es. la Danimarca, la Finlandia, i Paesi Bassi e la Svezia. Anche la Germania non punisce il traffico d’influenza.