Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/141: Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione · 22 pagine

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contro la corruzione, come si evince dalle osservazioni del Gruppo di verifica dell’applicazione della Convenzione11.

1.1.4 Modo di procedere del Consiglio federale

Alla luce di questa situazione il Consiglio federale ha deciso, nel giugno 2012, di rivedere le norme penali contro la corruzione, tenendo in particolare conto delle critiche fino ad allora espresse. Non si tratta di una revisione globale del sistema di lotta contro la corruzione, poiché quest’ultimo ha dato nel complesso buoni risultati, come hanno anche osservato recentemente i rapporti del GRECO e delle Nazioni Unite. Occorre invece procedere ad alcuni adeguamenti necessari in considerazione degli sviluppi degli ultimi anni e dell’evoluzione su scala internazionale. Il Consiglio federale ha pertanto prestato particolare attenzione ai seguenti punti:

- la condizione della querela di parte prevista dagli articoli 4a e 23 LCSl per la corruzione nel settore privato: questa condizione impedisce alle autorità di perseguimento penale di indagare su sospetti di corruzione nel settore privato fintanto che non sia stata sporta denuncia.

- l’inserimento delle disposizioni penali sulla corruzione di privati nella LCSl invece che nel CP: tale inserimento crea un legame tra il reato di corruzione privata e la concorrenza sleale;

- la portata delle fattispecie della concessione e dell’accettazione di un indebito vantaggio (art. 322quinquiese 322sexiesCP), che costituiscono una forma attenuata di corruzione di pubblici ufficiali: contrariamente alla forma standard degli articoli 322tere 322quaterCP, queste fattispecie non contemplano il caso in cui l’indebito vantaggio è a favore di un terzo;

- le tre riserve e dichiarazioni fatte dalla Svizzera in occasione della ratifica della Convenzione penale e del pertinente Protocollo aggiuntivo, riguardanti:

- la rinuncia a punire la corruzione di pubblici ufficiali stranieri e internazionali, se concerne atti che questi ultimi sarebbero stati comunque tenuti a eseguire;

- la rinuncia a punire il traffico d’influenza;

- l’esigenza della doppia punibilità, prevista dal diritto svizzero per perseguire i reati commessi all’estero.

- la punibilità delle imprese ai sensi dell’articolo 102 CP per i reati di corruzione passiva nel settore privato.

11 Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, Rapport d'examen de la Suisse [application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, cycle 2010-2015], § 51-52 (documento non disponibile in italiano).