Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/141: Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione · 22 pagine
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senza che sia necessario che la figura di reato o la sanzione prevista siano identiche (doppia punibilità astratta). Occorre inoltre rammentare che la corruzione di pubblici ufficiali è un reato punito probabilmente da quasi tutti gli Stati del mondo. Infine, la punibilità della corruzione è stata sancita come obbligo internazionale in diversi strumenti giuridici, tra cui anche la Convenzione dell’ONU, ratificata da 164 Stati. L’ostacolo della doppia punibilità appare pertanto irrilevante anche a livello teorico. Nella prassi non è d’altronde noto alcun caso in cui la condizione della doppia punibilità abbia posto dei problemi.
Anche altri Paesi europei, come la Francia, la Danimarca, la Svezia, i Paesi Bassi e il Portogallo, applicano il principio della doppia punibilità e hanno formulato una riserva simile a quella della Svizzera.
Alla luce di quanto precede, né la gravità né le caratteristiche dei reati di corruzione giustificano la rinuncia da parte della Svizzera al principio della doppia punibilità e la riserva formulata dalla Svizzera va quindi mantenuta.
1.3.4 Responsabilità delle imprese in caso di corruzione passiva
Nel rapporto «Lotta contro la corruzione e manipolazione delle competizioni nello sport» è stato proposto di valutare un’eventuale estensione della responsabilità penale cumulativa delle imprese (termine che comprende le persone giuridiche di diritto privato, in particolare anche le associazioni) alla corruzione passiva; attualmente tale responsabilità è limitata alla corruzione attiva (cfr. art. 102 cpv. 2 CP).
Questa differenza è dovuta a ragioni concettuali di fondo. La responsabilità penale cumulativa delle imprese è volta a sanzionare un loro comportamento punibile. Nel caso della corruzione attiva si parte dal presupposto che l’impresa approfitterà del reato di corruzione attiva commesso al suo interno. La corruzione passiva, invece, nuoce in genere all’impresa in cui è stata commessa. Il comportamento della persona corrotta è infatti contrario al suo obbligo giuridico di lealtà nei confronti dell’impresa. Se ad esempio in occasione della negoziazione di un contratto tra due imprese, la persona che conduce le trattative per la prima impresa corrompe il suo partner dell’altra impresa per ottenere un contratto più favorevole, la prima impresa beneficerà di un contratto molto favorevole, mentre il comportamento del collaboratore della seconda impresa nuoce chiaramente agli interessi commerciali di quest’ultima.
Sebbene la responsabilità penale cumulativa delle imprese potrebbe avere sulla corruzione passiva un effetto preventivo supplementare obbligando le imprese stesse a prendere le misure necessarie per impedire tali reati al loro interno, la sua introduzione è contraria al sistema e ai principi su cui si fonda la responsabilità penale delle imprese. Inoltre, la responsabilità penale cumulativa in caso di corruzione passiva non è richiesta dagli standard internazionali29.
L’introduzione della responsabilità penale cumulativa delle imprese in caso di corruzione passiva, che riguarderebbe tutte le imprese, va pertanto respinta. In questa sede non occorre d’altronde esaminare la questione specifica di una respon-
29 Art. 18 della Convenzione penale e art. 2 in combinazione con l’art. 1 della Convenzione OCSE.