Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/141: Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione · 22 pagine
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condizioni degli articoli 2 e 3 della Convenzione penale relative alla corruzione nazionale. Come osservato al capitolo 1.3.1, gli articoli 322quinquiese 322sexieshanno una portata più ampia rispetto ai requisiti posti dalle convenzioni internazionali, poiché rinunciano alla condizione del legame tra l’indebito vantaggio e un atto determinato o determinabile del pubblico ufficiale.
La fattispecie dell’articolo 322septies, applicabile ai pubblici ufficiali stranieri, contempla soltanto la corruzione attiva e passiva ai sensi degli articoli 322tere 322quater CP (corruzione di pubblici ufficiali svizzeri) e ne costituisce l’equivalente sul piano internazionale. Più precisamente, si applica soltanto ai casi in cui un pubblico ufficiale è pagato per un atto «contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento». Il caso in cui il pubblico ufficiale straniero riceve denaro per compiere un atto conforme ai suoi doveri d’ufficio e che non dipende dal suo potere d’apprezzamento non è quindi contemplato dall’articolo 322septiesCP.
Come osservato sopra, la Convenzione penale (alla stregua della Convenzione dell’OCSE24) ammette che nel diritto nazionale la punibilità della corruzione di un pubblico ufficiale straniero possa essere limitata ai casi in cui l’atto è contrario ai doveri d’ufficio o dipende dal suo potere d’apprezzamento25. Essendo l'articolo 322septiesCP limitato per l’appunto a questi casi, in occasione della ratifica della Convenzione la Svizzera ha formulato una dichiarazione in tal senso26. Il GRECO invita ora il nostro Paese a rinunciare a questa restrizione con l’intento di impedire soprattutto il pagamento di piccole somme, cosiddetti «petits paiements de facilitation», per indurre il pubblico ufficiale a svolgere i suoi compiti. Può trattarsi ad esempio di un timbro che il pubblico ufficiale è comunque tenuto ad apporre o del rilascio di un’autorizzazione per la quale sono soddisfatte tutte le condizioni.
Queste situazioni, non contemplate dall’articolo 322septiesCP, riguardano comunque in genere somme molto esigue. Anche se non contempla la nozione di «petits paiements de facilitation», la legislazione svizzera reprime in larga misura la concessione di questo tipo di vantaggi. Se con la concessione del vantaggio il corruttore cerca di ottenere dal pubblico ufficiale un comportamento che costituisce una violazione dei compiti legati all’attività ufficiale o che dipende dal potere d’apprezzamento di quest’ultimo, tale atto è punito dall’articolo 322septiesCP, indipendentemente dall’ammontare dell’indebito vantaggio. Lo stesso vale per la concessione di un indebito vantaggio affinché un atto amministrativo sia eseguito più celermente, poiché anche tale comportamento costituisce una violazione dei doveri d’ufficio del pubblico ufficiale e del suo potere d’apprezzamento e, sebbene gli venga pagata soltanto una piccola somma, è sanzionato dall’articolo 322septiesCP.
D’altronde, in occasione dell’adozione dell’articolo 322septiesCP, il trattamento della corruzione di pubblici ufficiali stranieri, diverso rispetto a quanto previsto dagli articoli 322quinquiese 322sexiesCP, è stato giustificato dal fatto che le disposizioni sulla concessione e l’accettazione di un vantaggio (art. 322quinquiese 322sexiesCP) vanno ben al di là di quanto richiesto dalla Convenzione penale (e della Convenzione dell’OCSE). Rinunciano infatti a stabilire un’equivalenza, ossia un legame tra l’indebito vantaggio concesso e un atto specifico del pubblico ufficiale, contemplando, di fatto, i vantaggi concessi semplicemente per curare un buon clima. Gli artico-
24 Convenzione del 17 dic. 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Convenzione dell’OCSE, RS 0.311.21)
25 Art. 36 della Convenzione penale e commento 9 ad art. 1 par. 1 della Convenzione OCSE
26 Messaggio citato (nota 15), FF 2004 6189, pag. 6206 segg.