Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/141: Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione · 22 pagine

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tre. La corruzione di privati deve compromettere gli interessi giuridici di un terzo che avrebbe il diritto di attendersi dal suo collaboratore o dal suo mandatario il rispetto degli obblighi di lealtà prescritti dalla legge o da un contratto. La disposizione penale sulla corruzione di privati non punisce quindi il comportamento «venale» di un privato che non violi il suo obbligo giuridico verso un terzo. La fattispecie della corruzione non contempla ad esempio il caso del capo e unico proprietario di un’impresa che riceve un indebito vantaggio per concludere un contratto con un fornitore poiché dal punto di vista economico non è razionale.

2.1.2 Nessuna modifica del diritto sulla concorrenza sleale

Anche se l’avamprogetto prevede di trasferire la corruzione di privati nel Codice penale, non occorre modificare la definizione di concorrenza sleale nella LCSl. Una disposizione specifica, ossia il vigente articolo 4a LCSl, deve continuare a precisare che la corruzione nel settore privato può costituire un comportamento sleale. Tale articolo deve quindi essere mantenuto nella LCSl, ma va soppressa la sua menzione nell’articolo 23 LCSl, che definisce gli atti sleali con conseguenze penali. Infatti, le conseguenze penali della corruzione privata saranno in futuro disciplinate dal Codice penale (art. 322octiese 322noviesAP-CP).

Mantenendo l’articolo 4a LCSl come disposizione specifica nella LCSl, si permette alle persone, i cui interessi economici risultano lesi da un atto sleale, di far valere i diritti risultanti dall’articolo 9 LCSl e in particolare di provare che è stato causato un danno in maniera illecita. A tale scopo sarà sufficiente dimostrare che le condizioni di cui all’articolo 4a LCSl sono soddisfatte32. Ciò consente in particolare a chiunque è leso nei suoi interessi economici da un atto di corruzione di proporre un’azione di cessazione e di risarcimento del danno (art. 9 cpv. 1 e cpv. 3 LCSl).

Se nella LCSl mancasse una disposizione specifica sulla corruzione nel settore privato, i diritti di cui all’articolo 9 LCSl potrebbero essere fatti valere soltanto in base alla clausola generale dell’articolo 2 LCSl, il che costituirebbe uno svantaggio notevole.

2.2 Corruzione di pubblici ufficiali (art. 322quinquies e 322sexies AP-CP)

Con la revisione degli articoli 322quinquiese 322sexiesCP saranno contemplati anche i casi in cui l’indebito vantaggio è concesso a un terzo in considerazione dell’espletamento dell’attività ufficiale del pubblico ufficiale, inclusi i casi in cui quest’ultimo non ha legami patrimoniali diretti con il terzo, ad esempio quando quest’ultimo è un partito o una società sportiva. Non è quindi più necessario che il pubblico ufficiale tragga beneficio, anche indirettamente, dall’indebito vantaggio.

La condizione dell’intenzionalità è presupposta anche in questa nuova fattispecie. Ciò implica che, affinché vi sia una relazione con l’espletamento della sua attività ufficiale, come richiesto dai due articoli, il pubblico ufficiale deve essere, in un modo o nell’altro, a conoscenza dell’indebito vantaggio.

32 Philippe Spitz in P. Jung/P. Spitz, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Stämpflis Handkommentar, Berna 2010, n. 156, art. 9.