Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/141: Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione · 22 pagine
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1.2 Elementi principali della revisione
1.2.1 Corruzione nel settore privato
1.2.1.1 Soppressione della condizione della querela di parte
Attualmente la corruzione privata è perseguita su querela di parte (art. 4a e 23 LCSl). Di fatto non sarebbe stata finora pronunciata alcuna condanna per corruzione privata, sebbene la disposizione sia entrata in vigore più di sei anni fa12. Questa assenza di condanne e il numero molto esiguo di casi pendenti inducono a pensare che la condizione della querela costituisca un ostacolo eccessivo per le autorità di perseguimento penale o che i privati (in genere datori di lavoro o mandanti) raggiungano una composizione amichevole con l’autore per evitare una pubblicità negativa.
Spesso esiste tuttavia un interesse pubblico preponderante a perseguire la corruzione nel settore privato. Si tratta infatti di un reato talmente grave per vari interessi pubblici e privati, che il relativo perseguimento non può essere affidato al libero apprezzamento dei privati, come invece nel caso, ad esempio, di un danneggiamento di una cosa altrui o di un furto in ambito familiare (perseguimento solo su querela di parte in virtù degli art. 144 cpv. 1 e 139 n. 4 CP).
Oltre che agli interessi finanziari del datore di lavoro o del mandante, la corruzione privata potrebbe ad esempio arrecare danno alla salute e alla sicurezza pubbliche, qualora determinate attività commerciali di questo settore fossero inficiate dalla corruzione.
Si tratta di segnalare inequivocabilmente che la corruzione di privati non è accettabile e che riguarda tutta la società. Il suo perseguimento è pertanto nell’interesse pubblico.
Inoltre, il trasferimento nel CP della corruzione di privati, proposto in questa sede, impedirà di continuare a ricorrere alla legittimazione piuttosto ampia offerta dalla LCSl per definire la cerchia degli attori. La LCSl, infatti, non segue lo stesso approccio del CP, poiché quest’ultimo conferisce il diritto di querela alla sola parte lesa, mentre la LCSl lo estende a determinate associazioni professionali e alle organizzazioni di tutela dei consumatori. Inoltre, anche la Confederazione è legittimata a sporgere querela se lo ritiene necessario per la tutela di interessi pubblici, in particolare se «è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all’estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all’estero» o se «sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi» (art. 10 LCSl). Nel messaggio del 200913, il Consiglio federale ha tuttavia precisato che non deve trattarsi di un caso isolato. Le spiegazioni illustrano che sono contemplate soprattutto le pratiche commerciali sleali che prendono di mira un gran numero di persone, come ad esempio le
12 L’inserimento di questo reato nella LCSl impedisce un rilevamento statistico preciso. Un sondaggio dell’Ufficio federale di giustizia effettuato nel 2012 presso i pubblici ministeri cantonali ha rivelato che nessuno di essi era a conoscenza di una condanna per corruzione di privati. Sono stati constatati otto casi in tutto; in un caso è stato emanato un decreto di non luogo a procedere, mentre gli altri sette erano ancora pendenti.
13 Messaggio concernente la legge federale sulla concorrenza sleale, FF 2009 5337, pag. 5366.