Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/141: Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione · 22 pagine
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bensì avviene soltanto dopo la stipula del contratto – la corruzione privata non è punibile.
Se lo stesso fornitore di freni corrompe il responsabile del controllo della qualità di un fabbricante di automobili affinché ignori la qualità scadente del suo prodotto al momento della consegna, tale comportamento non incide sul meccanismo della concorrenza perché il contratto è già stato concluso. Il suo comportamento non è pertanto punibile in virtù della LCSl, anche se gli elementi dell’articolo 4a LCSl sono di per sé soddisfatti. Infatti, la legge non è applicabile a questa situazione a causa della definizione del suo campo d’applicazione di cui all’articolo 2 LCSl.
Attualmente la corruzione di privati rimane quindi legata alla nozione di concorrenza sleale ai sensi della LCSl. Questo legame appare sempre più artificiale, se non incoerente, poiché comportamenti analoghi sono punibili a seconda del contesto (situazione di concorrenza o meno).
È inoltre dubbio che il legame con la LCSl contempli gli atti di corruzione per l’attribuzione di grandi manifestazioni sportive quali i Giochi olimpici o i Campionati del mondo di calcio18. Infatti, la concorrenza tra le città candidate, alla stregua delle procedure interne d’elezione dei dirigenti di queste organizzazioni, non rientrano in linea di principio nella nozione di concorrenza sleale ai sensi della LCSl. Il legame tra il reato di corruzione di privati e la concorrenza sleale può così creare problemi concreti nel decidere se determinate organizzazioni private, in particolare le federazioni sportive internazionali, rientrino nel campo d’applicazione delle norme penali sulla corruzione. Vista la posta in gioco con l’attribuzione, ad esempio, dei Giochi olimpici o dei Campionati mondiali di calcio, vi sono interessi pubblici sufficienti per impedire che questo genere di procedure sia macchiato da atti di corruzione. I recenti sviluppi hanno d’altronde evidenziato che i meccanismi interni di queste organizzazioni si rivelano a volte insufficienti.
Riassumendo, il reato di corruzione nel settore privato va separato dalla nozione di concorrenza sleale e deve costituire un reato autonomo nel Codice penale. Ciò permette anche di chiarire la situazione delle federazioni sportive internazionali; situazione che costituisce uno dei principali motivi per migliorare le disposizioni contro la corruzione di privati e che inoltre è anche all’origine dell’iniziativa parlamentare 10.516.
1.2.2 Corruzione di pubblici ufficiali
Gli articoli 322quinquiese 322sexiesCP puniscono una forma attenuata di corruzione di pubblici ufficiali. Contrariamente alla forma standard degli articoli 322tere 322quater CP, queste fattispecie tuttavia non contemplano il caso in cui l’indebito vantaggio è destinato a un terzo.
Infatti, il tenore attuale dei due articoli non contempla il caso in cui, affinché un pubblico ufficiale compia un atto che è comunque tenuto a eseguire, l’indebito vantaggio è destinato a un terzo. Questa ipotesi deve tuttavia essere presa in considerazione nel diritto svizzero in virtù degli obblighi giuridicamente vincolanti previsti dalla Convenzione penale sulla corruzione19. Secondo la valutazione del
18Messaggio citato (nota 15), FF 2004 6189, pag. 6216