Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/141: Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione · 22 pagine

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1.3.1 Punibilità del traffico d’influenza

L’articolo 12 della Convenzione penale prescrive di punire il traffico d’influenza passivo e attivo. Per traffico d’influenza attivo s’intende il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio a chiunque affermi o confermi di essere in grado di esercitare un’influenza sulla decisione di un pubblico ufficiale. Per traffico d’influenza passivo s’intende il fatto di sollecitare, ricevere o accettare l’offerta o la promessa di un indebito vantaggio a titolo di controprestazione per tale influenza. I comportamenti contemplati dalla disposizione sono punibili sia che l’influenza sia effettivamente esercitata, sia che la supposta influenza sortisca l’esito ricercato.

Il reato presuppone una relazione triangolare nella quale una persona capace di esercitare un’influenza reale o presunta su un pubblico ufficiale riceve un profitto da un terzo in cambio del suo intervento. La fattispecie è ad esempio data quando un parlamentare riceve vantaggi finanziari da un imprenditore per indurlo a esercita la sua influenza su due consiglieri comunali, membri del suo partito, affinché questi scelgano l’impresa in questione nell’ambito dell’aggiudicazione di un appalto pubblico.

Questa fattispecie è punita da numerose legislazioni straniere. Il Codice penale svizzero, invece, non prevede il reato specifico del «traffico d’influenza», anche se certe forme gravi sono punite dagli articoli 322ter-322septiesCP.

Se ad esempio l’intermediario è un pubblico ufficiale che accetta un vantaggio per influenzare un terzo che esercita anch’esso un’attività pubblica, questi si rende colpevole di corruzione passiva (art. 322quaterCP) o di accettazione di vantaggi (art. 322sexiesCP). La persona che procura il vantaggio è invece punibile in virtù dell’articolo 322terCP (corruzione attiva) o dell’articolo 322quinquiesCP (concessione di vantaggi). Il vantaggio concesso o accettato deve tuttavia essere correlato alla funzione dell’intermediario. In altre parole, nel diritto svizzero è considerato reato qualsiasi caso in cui un pubblico ufficiale domanda o riceve un indebito vantaggio da parte di un privato affinché sfrutti la sua influenza nei confronti di un altro pubblico ufficiale o membro di un’autorità, a condizione che tale influenza sia connessa all’esercizio della sua funzione.

Se l’intermediario è un privato, il reato di corruzione sussiste soltanto in determinati casi. Se il pubblico ufficiale partecipa allo «scambio» e lo accetta, il reato di corruzione sussiste nella maggior parte dei casi. A seconda del contenuto dell’intesa tra i protagonisti, il terzo si rende colpevole di corruzione attiva (o di istigazione alla corruzione attiva), il pubblico ufficiale di corruzione passiva e l’intermediario di corruzione attiva (o di istigazione o di complicità). Se la persona che promette il vantaggio si accorda con l’intermediario affinché quest’ultimo corrompa direttamente un pubblico ufficiale, ma l’intermediario non lo fa, si è in presenza di un tentativo di corruzione attiva, punibile in virtù dell’articolo 24 capoverso 2 CP.

Già nel messaggio del 200422 il Consiglio federale aveva valutato l’opportunità di legiferare in merito al traffico d’influenza, ritenendo tuttavia che l’introduzione di una pertinente norma penale si sarebbe rivelata poco efficace e avrebbe comportato in particolare difficoltà nella raccolta delle prove. La distinzione tra i comportamenti leciti, quali il lobbying, e i comportamenti punibili sarebbe inoltre difficile e com-

22 Messaggio citato (nota 15), FF 2004 6189, pag. 6219 segg.