Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/141: Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione · 22 pagine
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li 322quinquiese 322sexiesCP sono concepiti per standard svizzeri particolarmente elevati e non possono essere trasposti tali e quali in altri contesti. Infine, spetta anzitutto allo Stato straniero adottare misure repressive e preventive contro tali comportamenti.
Un caso recente di corruzione nazionale ha per altro dimostrato che è punibile anche la concessione di vantaggi di esiguo valore («von wenigen Franken», di pochi franchi). Una decisione del Tribunale di Zurigo del 16 novembre 201027 ha confermato che un vantaggio di poca importanza non è né ammesso né usuale nelle relazioni sociali (art. 322octiesCP) se induce il pubblico ufficiale a comportarsi in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio o se può influenzarne il potere d’apprezzamento. Anche se nel caso in questione si trattava di corruzione attiva nazionale (art. 322ter CP), questa constatazione vale anche per l’articolo 322septiesCP poiché da questo punto di vista gli elementi costitutivi dei due reati summenzionati si equivalgono. Secondo il Tribunale di Zurigo la concessione del vantaggio aveva lo scopo di indurre il pubblico ufficiale a omettere un atto legato alla sua funzione e nel contempo contrario ai suoi doveri d’ufficio. L’applicazione dell’articolo 322octiesCP è stata negata, poiché nessun pagamento, anche se di poca importanza, può essere considerato d’uso nelle relazioni sociali se induce il pubblico ufficiale a violare i suoi doveri o se ne influenza il potere d’apprezzamento.
Non vi sono d’altronde elementi nuovi contrari alle considerazioni di cui sopra. È quindi opportuno rinunciare a estendere l’articolo 322septiesagli atti legati ai doveri d’ufficio e mantenere la dichiarazione formulata dalla Svizzera in merito agli articoli 5, 9 e 11 della Convenzione penale.
1.3.3 Soppressione del requisito della doppia punibilità
La Convenzione penale (art. 17 par. 1 lett. b e c) non consente a priori che il principio della doppia punibilità sia una condizione al perseguimento degli atti di corruzione commessi all’estero. Permette tuttavia di formulare una riserva al riguardo; cosa che la Svizzera ha fatto28.
La condizione della doppia punibilità rappresenta infatti un principio fondamentale del diritto penale svizzero. Secondo tale principio il Codice penale va applicato agli atti commessi all’estero soltanto se questi sono punibili anche nel luogo in cui sono stati perpetrati. Questa regola è una conseguenza del principio della legalità, che ha rango costituzionale. In altre parole, una persona che nel suo luogo di soggiorno si è comportata conformemente alla legge può essere punita soltanto in presenza di motivi eccezionali. Di conseguenza il diritto svizzero prevede soltanto poche deroghe, ad esempio quando è in gioco la protezione dello Stato svizzero e la difesa nazionale (art. 4 CP) o l’integrità sessuale di un minore (art. 5 CP). Eccezioni sussistono anche per determinati reati molto gravi, come ad esempio la presa d’ostaggio (art. 185 cpv. 5 CP), il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra (art. 264m CP).
La condizione della doppia punibilità è tuttavia interpretata in modo tale che è sufficiente che l’atto in questione sia punibile nel luogo in cui è stato commesso,
27 Obergericht Zürich, II. Strafkammer, Urteil vom 16. November 2010 i. S.A. gegen Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat - SB 100547
28 Messaggio citato (nota 15), FF 2004 6189, p. 6225 segg.