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Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 22 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie
RU 2012
Allegato (n. II)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 201111
Art. 4 cpv. 1 lett. a
1 I Cantoni notificano all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) i seguenti dati e le rispettive mutazioni:
a. numero cantonale d’identificazione delle aziende detentrici di animali di cui all’articolo 7 capoverso 2 OFE12 (animali a unghia fessa) e all’articolo 18a capoverso 4 OFE (soltanto equidi);
Art. 8 cpv. 1 lett. c e cpv. 7
1 Le seguenti persone devono notificare al gestore il proprio nome, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e la lingua di corrispondenza nonché le mutazioni di tali dati:
c. la persona che riconosce l’equide (art. 15b cpv. 1bis oppure 15f cpv. 1 OFE13).
7 All’atto del rilascio del passaporto per equide, il servizio preposto al rilascio del passaporto secondo l’articolo 15dbis capoverso 1 oppure 15f capoverso 1 OFE deve notificare al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera m.
Art. 13 cpv. 4
4 Per gli organi competenti il trattamento dei dati è gratuito.
Art. 21 cpv. 1
1 Il 20 maggio di ogni anno, il gestore invia per via elettronica al detentore di animali un elenco degli animali della specie bovina e dei bufali in suo possesso, comprese le indicazioni di cui all’articolo 10 lettere a e b, nonché i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi del capoverso 3.