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Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 22 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

RU 2012

zione devono essere posti sotto sequestro fino a quando l’analisi non ha fornito un risultato negativo.

4 L’UFV emana prescrizioni tecniche sulla pianificazione delle situazioni d’emergenza e sulla procedura da seguire in caso di epizoozie altamente contagiose nei macelli.

Art. 97 Documentazione per le situazioni d’emergenza e prescrizioni

sull’equipaggiamento

1 L’UFV redige, all’attenzione degli organi della polizia epizootica, una documentazione per le situazioni d’emergenza finalizzata alla lotta contro le singole epizoozie e la adegua regolarmente alle nuove conoscenze.

2 Esso emana prescrizioni tecniche sugli specialisti nonché sulla quantità e sul tipo di attrezzatura e di materiale di cui devono disporre i Cantoni in caso di comparsa di un’epizoozia altamente contagiosa.

Art. 100 Provvedimenti di sequestro

1 In deroga agli articoli 84 e 85, il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato degli effettivi sospetti, sospetti di contaminazione o infetti.

2 Sono considerati sospetti di contaminazione:

a. gli effettivi di animali che durante il periodo di incubazione erano in contatto diretto con animali ricettivi di un’azienda infetta;

b. gli effettivi di animali che sono stati foraggiati con sottoprodotti della lavorazione del latte presumibilmente infetti;

c. gli effettivi con collaboratori che durante il periodo di incubazione hanno lavorato in effettivi infetti.

3 Il sequestro rinforzato (art. 71) di effettivi sospetti di contaminazione può essere trasformato in un sequestro semplice di 2° grado dopo cinque giorni, se non sono riconoscibili sintomi clinici.

4 In deroga all’articolo 94 capoverso 2, il veterinario cantonale può revocare, prima della scadenza del periodo di incubazione, tuttavia al più presto dopo 10 giorni, il sequestro di effettivi di bovini sospetti di contaminazione, se sia gli esami clinici di tutti gli animali ricettivi dell’effettivo sia l’analisi sierologica del sangue e il rilevamento del genoma virale degli animali sospetti di contaminazione hanno fornito un risultato negativo.

Art. 101 cpv. 1 e 3

1 Il veterinario cantonale può autorizzare la consegna di latte proveniente da effettivi posti sotto sequestro (art. 100) nel rispetto di determinate condizioni e sotto la sorveglianza di polizia epizootica, purché il latte sia trasportato per via diretta: