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Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 22 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

a. in un centro di raccolta dove viene pastorizzato prima di essere trasformato o dato in consegna conformemente all’articolo 49 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20056 sui requisiti igienici; oppure

b. in un stabilimento dove viene eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l’articolo 6 OESA7.

3 L’UFV emana prescrizioni tecniche sulla consegna di latte proveniente da effettivi posti sotto sequestro.

Art. 102 Movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorve-

glianza

1 In deroga all’articolo 90 capoversi 2 e 3, gli animali delle zone di protezione possono essere condotti al pascolo o trasferiti al macello solo 15 giorni dopo l’ultimo caso di epizoozia.

2 Il latte non pastorizzato proveniente dalle zone di protezione e di sorveglianza può essere consegnato alle aziende ai fini della pastorizzazione conformemente all’articolo 49 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20058 sui requisiti igienici soltanto per via diretta e previa autorizzazione del veterinario cantonale.

3 L’UFV emana prescrizioni tecniche sulla consegna del latte proveniente da effettivi situati nelle zone di protezione e di sorveglianza.

4 I sottoprodotti della trasformazione del latte proveniente dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere pastorizzati prima di essere consegnati come foraggio. L’UFV può estendere questo provvedimento ad altre regioni o a tutto il Paese

5 Il letame e il colaticcio possono essere sparsi nella zona di protezione solo previa approvazione del veterinario cantonale.

Titolo prima dell’art. 123

B. Malattia di Newcastle

Art. 123 cpv. 1 e 3

1 Sono considerati ricettivi alla malattia di Newcastle tutti gli uccelli tenuti in cattività e le loro uova da cova.

3 L’UFV emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare in caso di sospetto o di epizoozia.

Art. 123a Provvedimenti in caso di sospetto e di epizoozia

1 Se si manifesta la malattia di Newcastle negli uccelli tenuti in cattività, il veterinario cantonale vieta la fornitura di uova e di contenitori per uova nonché lo spandi-

6 RS 817.024.1

7 RS 916.441.22

8 RS 817.024.1