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Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 22 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

amente prima di essere macellati e senza essere nutriti animali acquatici selvatici catturati ai fini del consumo umano.

3 Il detentore di animali deve notificare all’autorità cantonale competente entro dieci giorni lavorativi una nuova azienda, il cambio di detentore e lo scioglimento dell’azienda.

4 L’autorità cantonale attribuisce un numero d’identificazione a ogni detentore di animali e a ogni azienda.

5 L’autorità cantonale trasmette elettronicamente i dati e le rispettive mutazioni all’Ufficio federale dell’agricoltura.

6 L’UFV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura in cui figurano l’ubicazione e le coordinate delle aziende, il loro numero di registrazione e di autorizzazione nonché i dati di cui al capoverso 1 lettere c e d.

7 D’intesa con l’UFV, l’Ufficio federale dell’agricoltura emana prescrizioni tecniche inerenti ai capoversi 1 e 3.

Art. 22 Obbligo di autorizzazione

1 Le aziende di acquacoltura necessitano di un’autorizzazione. L’autorizzazione viene rilasciata dal veterinario cantonale.

2 Devono farsi registrare le seguenti aziende di acquacoltura:

a. gli stabilimenti in cui gli animali acquatici sono tenuti esclusivamente per uso personale;

b. gli stagni da pesca;

c. le aziende gestite a titolo accessorio che forniscono esclusivamente prodotti destinati al consumo umano al consumatore finale o in piccole quantità a esercizi di commercio al dettaglio locali per la vendita ai consumatori finali;

d. gli stabilimenti in cui sono tenuti temporaneamente animali acquatici prima di essere macellati e senza essere nutriti.

3 L’autorizzazione viene rilasciata se l’azienda soddisfa i requisiti di cui all’articolo

23. Prima del rilascio dell’autorizzazione l’azienda deve essere controllata in loco.

4 L’autorizzazione viene ritirata se:

a. i requisiti di cui all’articolo 23 non sono più soddisfatti; oppure

b. se aumenta notevolmente il rischio di introdurre agenti patogeni.

Art. 23 Registro di controllo degli effettivi e altri obblighi

1 Le aziende di acquacoltura devono tenere un registro di controllo degli effettivi che indichi:

a. il luogo di provenienza e di destinazione delle partite in entrata e in uscita con indicazione del numero, della specie e dell’età degli animali, delle uova e del seme;