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Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 22 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

RU 2012

e. gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un’infezione.

2 In caso di sospetta PE, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo in questione fino alla confutazione del sospetto. Se l’effettivo appartiene a un’organizzazione che procede regolarmente a scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi dell’organizzazione sono messi sotto sequestro.

3 Il sospetto di PE è considerato confutato se negli accertamenti successivi i criteri di cui all’articolo 245a capoverso 1 non sono soddisfatti.

Art. 245e Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto e ordina inoltre che:

a. nelle aziende detentrici di animali da allevamento e nelle aziende detentrici di animali da allevamento e da ingrasso a circuito chiuso, in seguito al contagio dell’intero effettivo:

1. per un periodo compreso tra 10 e 14 giorni siano mantenuti nell’effettivo infetto soltanto gli animali di età uguale o superiore a nove mesi, e che tali animali vengano curati,

2. le stalle dell’effettivo infetto siano pulite e disinfettate;

b. nelle aziende detentrici di animali da ingrasso le stalle dell’effettivo infetto siano pulite e disinfettate non appena gli animali ne sono stati allontanati.

2 Può inoltre ordinare che gli animali provenienti dalle aziende detentrici di animali da ingrasso, dalle aziende detentrici di animali da allevamento e dalle aziende detentrici di animali da allevamento e da ingrasso a circuito chiuso siano condotti in stalle d’isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone ove esse sono situate.

3 In caso di minaccia grave degli effettivi vicini, il veterinario cantonale può ordinare la macellazione immediata di tutti gli animali dell’effettivo infetto nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle. La macellazione immediata o i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere estesi a tutti gli effettivi che rischiano il contagio.

4 Egli informa i detentori di animali degli effettivi vicini in merito alla minaccia e comunica loro il calendario dei provvedimenti previsti.

5 Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l’effettivo è sorvegliato conformemente all’articolo 245c capoverso 3.

Art. 245f Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la PE sono vietate.