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Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 22 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

Titolo prima dell’art. 245

Sezione 10: Polmoniti dei suini

A. Polmonite enzootica

Art. 245 Campo d’applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili alla lotta contro la polmonite dei suini causata da Mycoplasma hyopneumoniae.

Art. 245a Diagnosi

1 È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) quando:

a. la messa in evidenza dell’agente patogeno e i sintomi clinici o il risultato dell’esame macroscopico ai polmoni indicano una PE; oppure

b. tre dei quattro criteri seguenti indicano una PE: i sintomi clinici, l’esame macroscopico dei polmoni, le analisi sierologiche o gli accertamenti epidemiologici.

2 L’interpretazione dei risultati è disciplinata dalle prescrizioni tecniche dell’UFV sul prelievo di campioni e sulla loro analisi.

Art. 245b Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da PE. In caso di sospetto o di epizoozia, all’effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

Art. 245c Obbligo di notifica e sorveglianza

1 I veterinari ufficiali notificano qualsiasi sospetto di PE al veterinario cantonale competente.

2 I servizi consultivi e sanitari attivi nel settore dell’allevamento suino notificano al veterinario cantonale competente qualsiasi sospetto di PE.

3 Gli effettivi di suini sono sorvegliati durante il controllo delle carni mediante un esame per accertare la presenza di lesioni polmonari sospette. Dagli organi sospetti occorre prelevare un campione per confermare la diagnosi.

Art. 245d Caso di sospetto

1 Vi è sospetto di PE quando:

a. sintomi clinici indicano una PE;

b. lesioni polmonari sospette sono constatate durante il controllo delle carni o durante l’autopsia;

c. la messa in evidenza dell’agente patogeno indica una PE;

d. l’analisi sierologica è risultata positiva; oppure