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Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 22 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie
RU 2012
mento del letame proveniente da effettivi sospetti di contaminazione, sospetti o infetti.
2 Il veterinario cantonale provvede affinché i prodotti provenienti dagli effettivi infetti, come la carne di volatili, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini, ottenuti nel periodo tra la presunta propagazione dell’epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA9. Devono essere eliminati anche i contenitori per uova provenienti dall’effettivo infetto.
3 Il sequestro semplice di 2° grado degli effettivi sospetti di contaminazione può essere revocato in deroga all’articolo 94 capoverso 2 prima della scadenza del periodo di incubazione, se sia gli esami clinici di tutti gli animali ricettivi dell’effettivo sia l’analisi sierologica del sangue e il rilevamento del genoma del virus degli animali sospetti di contaminazione hanno fornito un risultato negativo.
4 Il sequestro semplice di 2° grado dell’effettivo infetto è revocato al più presto 21 giorni dopo l’eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive e dopo l’avvenuta pulizia e disinfezione.
Art. 123b Malattia di Newcastle nei volatili da cortile: sistemi di detenzione,
movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza
1 Se si manifesta la malattia di Newcastle nei volatili da cortile, questi ultimi, i piccioni e altri volatili in cattività possono essere tenuti nelle zone di protezione solo in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l’intrusione di altri uccelli.
2 In deroga agli articoli 90 e 92, il veterinario cantonale, d’intesa con l’UFV, può autorizzare che:
a. le uova da cova, i pulcini di un giorno, le pollastrelle, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso e i volatili custoditi nei giardini zoologici siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse;
b. i volatili siano trasportati per la macellazione diretta in un macello situato al fuori delle zone.
3 Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:
a. tutti gli animali delle specie ricettive siano esaminati dal veterinario ufficiale;
b. i mezzi di trasporto e il materiale d’imballaggio siano puliti e disinfettati; e
c. le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.