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Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 22 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

Art. 174c Sospetto di contaminazione

1 Esiste un sospetto di contaminazione da BVD quando da dati epidemiologici risulta un possibile contagio di animali di un effettivo di bovini con il virus della BVD, ma la fonte di contagio non può più essere individuata.

2 Se vi è un tale sospetto, il veterinario cantonale dispone il divieto di trasferimento per le bovine dell’effettivo che sono probabilmente entrate in contatto con il virus della BVD e per le quali non può essere esclusa una gravidanza. Il divieto di trasferimento per un animale è revocato non appena:

a. viene confutata o è terminata anticipatamente la gravidanza;

b. l’analisi virologica del vitello o dell’animale nato morto ha fornito un risultato negativo.

3 Se un animale di cui al capoverso 2 partorisce, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di bovini colpita fino a quando l’analisi virologica del vitello o dell’animale nato morto non ha fornito un risultato negativo.

Art. 174d Caso di sospetto

1 Vi è sospetto di BVD quando:

a. gli animali sottoposti ad analisi virologiche sono inizialmente positivi;

b. l’analisi sierologica di un gruppo di bovini rilevato nell’ambito del programma di sorveglianza della BVD o nell’ambito di accertamenti in caso di segni di comparsa della BVD ha fornito un risultato positivo e il veterinario cantonale decide che si tratta di un caso di sospetto.

2 In caso di sospetto il veterinario cantonale ordina per tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di bovini in questione:

a. il sequestro semplice di 1° grado fino alla confutazione del sospetto;

b. l’analisi virologica di tutti gli animali sospetti di BVD.

3 Il sospetto è confutato quando l’analisi virologica di tutti gli animali esaminati ha fornito un risultato negativo.

Art. 174e Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di BVD, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di bovini infetta. Egli ordina inoltre:

a. la macellazione dell’animale infetto e dei discendenti diretti delle femmine infette;

b. l’individuazione e l’analisi virologica della madre dell’animale infetto;

c. l’esecuzione di accertamenti epidemiologici volti a individuare la fonte di contagio;