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Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 22 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie
RU 2012
d. l’individuazione delle bovine entrate in contatto con l’animale infetto e per le quali non può essere esclusa una gravidanza;
e. l’analisi virologica dei vitelli degli animali di cui alla lettera d entro cinque giorni dalla nascita;
f. il divieto di trasferimento degli animali di cui alla lettera d fino alla confutazione o al termine anticipato della gravidanza oppure fino a quando l’analisi virologica del vitello o dell’animale nato morto non ha fornito un risultato negativo;
g. il divieto di trasferimento degli animali di cui alla lettera e fino a quando l’analisi virologica non ha fornito un risultato negativo.
2 Egli revoca il sequestro semplice di 1° grado non appena si sono conclusi gli accertamenti epidemiologici, tuttavia al più presto 14 giorni dopo aver eliminato tutti gli animali infetti dell’effettivo e aver pulito e disinfettato le stalle.
3 Al momento del parto di un animale di cui al capoverso 1 lettera d, ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di bovini colpita fino a quando l’analisi virologica del vitello o dell’animale nato morto non ha fornito un risultato negativo.
Art. 174f Mercati ed esposizioni di bestiame
1 Possono partecipare a mercati ed esposizioni di bestiame interregionali soltanto i bovini provenienti da un’azienda riconosciuta indenne da BVD e risultati negativi all’analisi virologica della BVD.
2 Possono partecipare a mercati ed esposizioni di bestiame regionali soltanto i bovini provenienti da un’azienda riconosciuta indenne da BVD.
Art. 174g Vaccinazioni
Le vaccinazioni contro la BVD sono vietate.
Art. 206 cpv. 2bis e 5
2bis In caso di diagnosi di anemia infettiva, il veterinario cantonale ordina inoltre l’estensione del sequestro semplice di 1° grado a tutte le aziende equine situate nel raggio di almeno un chilometro attorno all’effettivo infetto.
5 In caso di diagnosi di anemia infettiva, il sequestro è revocato se:
a. dopo l’eliminazione degli animali infetti tutti gli altri equidi sono stati esaminati due volte a distanza di almeno 90 giorni con esito negativo, oppure
b. gli animali infetti sono stati eliminati ed è appurato che, dal momento del loro arrivo nell’effettivo, sono stati tenuti in modo tale da escludere una diffusione della malattia.