Progetto

Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto

Ordinanza sulle epizoozie

RU 2012

d. l’individuazione delle bovine entrate in contatto con l’animale infetto e per le quali non può essere esclusa una gravidanza;

e. l’analisi virologica dei vitelli degli animali di cui alla lettera d entro cinque giorni dalla nascita;

f. il divieto di trasferimento degli animali di cui alla lettera d fino alla confutazione o al termine anticipato della gravidanza oppure fino a quando l’analisi virologica del vitello o dell’animale nato morto non ha fornito un risultato negativo;

g. il divieto di trasferimento degli animali di cui alla lettera e fino a quando l’analisi virologica non ha fornito un risultato negativo.

2 Egli revoca il sequestro semplice di 1° grado non appena si sono conclusi gli accertamenti epidemiologici, tuttavia al più presto 14 giorni dopo aver eliminato tutti gli animali infetti dell’effettivo e aver pulito e disinfettato le stalle.

3 Al momento del parto di un animale di cui al capoverso 1 lettera d, ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di bovini colpita fino a quando l’analisi virologica del vitello o dell’animale nato morto non ha fornito un risultato negativo.

Art. 174f Mercati ed esposizioni di bestiame

1 Possono partecipare a mercati ed esposizioni di bestiame interregionali soltanto i bovini provenienti da un’azienda riconosciuta indenne da BVD e risultati negativi all’analisi virologica della BVD.

2 Possono partecipare a mercati ed esposizioni di bestiame regionali soltanto i bovini provenienti da un’azienda riconosciuta indenne da BVD.

Art. 174g Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la BVD sono vietate.

Art. 206 cpv. 2bis e 5

2bis In caso di diagnosi di anemia infettiva, il veterinario cantonale ordina inoltre l’estensione del sequestro semplice di 1° grado a tutte le aziende equine situate nel raggio di almeno un chilometro attorno all’effettivo infetto.

5 In caso di diagnosi di anemia infettiva, il sequestro è revocato se:

a. dopo l’eliminazione degli animali infetti tutti gli altri equidi sono stati esaminati due volte a distanza di almeno 90 giorni con esito negativo, oppure

b. gli animali infetti sono stati eliminati ed è appurato che, dal momento del loro arrivo nell’effettivo, sono stati tenuti in modo tale da escludere una diffusione della malattia.