Progetto

Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Ordinanza sulle epizoozie

2 Chi dirige una stazione di inseminazione o un centro di magazzinaggio dello sperma adotta in particolare i seguenti provvedimenti:

a. costruisce la stazione di inseminazione o il centro di magazzinaggio dello sperma e le eventuali stazioni di allevamento, di attesa e di quarantena in un luogo sicuro dal profilo della polizia epizootica e separato da altre aziende detentrici di animali;

b. provvede affinché, mediante impianti adeguatamente costruiti, la raccolta e la conservazione del seme nonché la detenzione degli animali possano aver luogo senza pericoli per quanto concerne la polizia epizootica;

c. adotta provvedimenti aziendali per impedire la propagazione di agenti infettivi;

d. provvede affinché nei centri di magazzinaggio dello sperma che praticano scambi internazionali di merci sia conservato soltanto seme proveniente da stazioni di inseminazione o centri di magazzinaggio dello sperma autorizzati secondo l’articolo 51 capoverso 3 lettera b o riconosciuti nell’UE ;

e. mette gli animali in quarantena prima di accettarli nella stazione di inseminazione;

f. esamina gli animali prima della loro accettazione e periodicamente durante il loro soggiorno nella stazione di inseminazione.

Art. 55a Obbligo di autorizzazione

La gestione di un centro di magazzinaggio dello sperma che pratica scambi internazionali di merci o di una stazione di inseminazione è soggetta ad autorizzazione. L’autorizzazione viene rilasciata se le aziende soddisfano i requisiti di cui all’articolo 54.

Art. 61 cpv. 5

5 Tutti i laboratori d’analisi che diagnosticano un’epizoozia o ne sospettano la comparsa, lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per l’effettivo in questione e registrano i dati di cui all’articolo 312 capoverso 4 lettere ac nella banca dati dei laboratori dell’UFV.

Art. 88 cpv. 1

1 Se è diagnosticata un’epizoozia altamente contagiosa, il veterinario cantonale ordina zone di protezione e di sorveglianza. L’UFV ne fissa l’estensione dopo aver consultato il veterinario cantonale. In queste zone il movimento di animali, merci e persone è limitato allo scopo di impedire la propagazione dell’epizoozia.

Art. 93 cpv. 2 e 4

2 Gli animali infetti non possono essere macellati. Gli animali sospetti possono essere macellati soltanto previa approvazione del veterinario cantonale e nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza. Le carcasse e i relativi prodotti di macella-