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Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 22 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

RU 2012

Art. 15e cpv. 6

6 I servizi preposti al rilascio dei passaporti devono notificare entro 30 giorni al gestore della banca dati sul traffico di animali i dati rilevati all’atto del rilascio del passaporto per equide di cui all’allegato 1 numero 3 lettera m dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011.

Art. 15f Convenzioni con organizzazioni riconosciute all’estero

1 L’Ufficio federale dell’agricoltura può concludere con un’organizzazione riconosciuta all’estero dall’autorità nazionale competente, che tiene un libro genealogico di equidi di una determinata razza, per gli animali della sua razza una convenzione per l’attribuzione dell’UELN, per il rilascio del passaporto, incluso il riconoscimento, o per l’attribuzione dell’UELN e il rilascio del passaporto, incluso il riconoscimento.

2 Le parti stabiliscono nelle convenzioni sul rilascio del passaporto gli obblighi di notifica secondo l’articolo 8 capoverso 7 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20114.

Art. 18a rubrica e cpv. 1 lett. e 4

Registrazione di aziende detentrici di equidi, volatili da cortile o api

1 I Cantoni registrano tutte le aziende in cui sono tenuti equidi o volatili da cortile. Essi designano a tale scopo un’autorità che rileva i seguenti dati:

e. Abrogata

4 L’autorità cantonale assegna un numero di identificazione a ogni detentore, a ogni azienda detentrice di equidi o di volatili da cortile nonché a ogni apicoltore e a ogni apiario.

Titolo prima dell’art. 21

Sezione 3a: Aziende di acquacoltura

Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura

1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. Essi designano a tale scopo un’autorità che rileva i seguenti dati:

a. il nome e l’indirizzo del detentore di animali;

b. l’ubicazione e le coordinate dell’azienda;

c. il tipo di detenzione e la forma di produzione dell’azienda;

d. le specie animali detenute.

2 Non sono considerate aziende di acquacoltura le aziende detentrici di animali acquatici ornamentali, quali gli stagni da giardino o gli acquari, senza contatto diretto con il sistema idrico naturale, e gli stabilimenti in cui sono tenuti temporane-

4 RS 916.404.1