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Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 22 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

Art. 22 cpv. 1

1 Il gestore attribuisce a ogni equide un UELN in base alla notifica di nascita. Le eccezioni concesse alle organizzazioni riconosciute all’estero sono disciplinate

14

dall’articolo 15f OFE .

Allegato 1 sezione 3 lett. m n. 4

Concerne solo il testo tedesco.

2. Ordinanza del 16 giugno 200615 sugli emolumenti per il traffico di animali

Allegato numero 10

Abrogato

3. Ordinanza del 7 dicembre 199816 sui dati agricoli

Art. 2 cpv. 1 lett. e

1 I Cantoni rilevano i dati:

e. relativi alle aziende detentrici di animali ad unghia fessa, equidi, volatili da cortile, animali acquatici, ad eccezione degli animali acquatici ornamentali, o api ai sensi degli articoli 7, 18a e 21 dell’ordinanza del 27 giugno 199517 sulle epizoozie, che servono per l’esecuzione della legge del 1° luglio 196618 sulle epizoozie, a condizione che non siano già stati registrati nel quadro del capoverso 1 lettere a e b (all. 2, parte A, n. I e II);

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

14 RS 916.401

15 RS 916.404.2

16 RS 919.117.71

17 RS 916.401

18 RS 916.40