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Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 22 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie
Art. 15b cpv. 1, 1bis e 3
1 Il proprietario di un equide deve richiederne il riconoscimento al più tardi entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita, tranne nel caso in cui l’equide sia macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Gli equidi nati in novembre e dicembre devono essere riconosciuti entro il 30 novembre dell’anno successivo.
1bis Il riconoscimento deve essere effettuato da un incaricato al riconoscimento o da un veterinario autorizzato dalla Federazione svizzera sport equestri, tranne nei casi previsti dall’articolo 15f.
3 Se vengono introdotti equidi la cui segnalazione grafica o verbale nel passaporto per equide risulta incompleta, entro 30 giorni dall’importazione quest’ultima deve essere completata da un incaricato al riconoscimento o da un veterinario secondo il capoverso 1bis e comunicata al gestore della banca dati (art. 19 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20112).
Art. 15c cpv. 4-6
4 Fino al rilascio del passaporto, l’attestato di registrazione di cui all’articolo 22 capoverso 2 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20113 vale quale documento di identificazione.
5 La conservazione del passaporto per equide spetta al proprietario. Se l’equide deve essere riconosciuto o se deve essere effettuata una registrazione nel passaporto per equide, quest’ultimo deve poter essere esibito.
6 In caso di cambiamento dell’azienda detentrice dell’animale e di macellazione, il passaporto per equide o l’attestato di registrazione di cui all’articolo 22 capoverso 2 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 deve essere trasmesso con l’equide.
Art. 15d cpv. 2 lett. b e c
2 Il passaporto per equide deve inoltre contenere i seguenti allegati:
b. la prova della vaccinazione per l’«influenza equina», inclusi i vaccini combinati;
c. la prova della vaccinazione di vaccinazioni diverse da quelle contro l’«influenza equina».
Art. 15dbis cpv. 1 e 5
1 Il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura, tranne nei casi previsti dall’articolo 15f.
5Abrogato