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Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 22 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

RU 2012

b. la mortalità.

2 Tale registro deve essere presentato su richiesta agli organi della polizia epizootica e di sorveglianza sulla pesca. Le annotazioni devono essere conservate per tre anni dopo l’ultima iscrizione.

3 Se animali acquatici vivi vengono trasportati in un’altra azienda di acquacoltura o in altre acque a scopo di ripopolamento, il detentore degli animali deve rilasciare un certificato d’accompagnamento e conservarne una copia. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 si applicano per analogia. I certificati d’accompagnamento rilasciati per ripopolare le acque, dopo il ripopolamento devono essere inoltrati al servizio cantonale preposto alla protezione dell’ambiente.

4 Le aziende di acquacoltura rispettano una buona prassi igienica al fine di impedire l’introduzione e la diffusione di agenti patogeni. L’UFV emana prescrizioni tecniche sulla buona prassi igienica.

5 Esse vengono controllate nell’ambito della periodica sorveglianza sanitaria basata sui rischi.

Art. 47 Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte

In caso di insorgenza di un’epizoozia che può essere propagata attraverso il latte, il Cantone prescrive la pastorizzazione dei sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte, quali il siero di latte, il latte magro e il latticello, trasformati in alimenti per animali ad unghia fessa, prima che essi vengano dati in consegna dal centro di raccolta del latte (art. 49 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20055 sui requisiti igienici).

Art. 51 cpv. 3

3 Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

a. designa per ogni centro di magazzinaggio dello sperma che pratica scambi internazionali di merci e per ogni stazione di inseminazione un veterinario ufficiale responsabile della sorveglianza di polizia epizootica;

b. rilascia le autorizzazioni per la gestione dei centri di magazzinaggio dello sperma che praticano scambi internazionali di merci e delle stazioni di inseminazione.

Art. 54 Requisiti delle stazioni di inseminazione e dei centri di magazzinag-

gio dello sperma

1 Le stazioni di inseminazione e i centri di magazzinaggio dello sperma devono essere disposti e gestiti in modo che le malattie trasmissibili non possano propagarsi né all’interno della stazione di inseminazione o nel centro di magazzinaggio dello sperma né, mediante l’utilizzazione del seme, in altri effettivi. Essi sono posti sotto la direzione tecnica di un veterinario.

5 RS 817.024.1